Cassazione Civile, Ordinanza n. 24569/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (risparmiatore)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di ventotto buoni postali fruttiferi emessi tra il 1987 e il 1998 e cointestati con clausola di "pari facoltà di rimborso" a più soggetti, due dei quali deceduti in corso di rapporto. Il cointestatario superstite aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna dell’emittente al rimborso dell’intero importo, mentre la società ricorrente sosteneva che, per procedere alla liquidazione, fosse necessaria la firma congiunta di tutti gli aventi diritto, compresi gli eredi dei cointestatari deceduti, richiamando la disciplina dei libretti di risparmio e norme del regolamento postale. Con il secondo motivo deduceva inoltre omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’applicazione della disciplina dei libretti di risparmio sarebbe l’unica conforme ai principi dell’ordinamento e garantirebbe un pagamento rispettoso delle regole successorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto del cointestatario superstite a ottenere il rimborso integrale dei buoni. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, nei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di "pari facoltà di rimborso", la morte di uno dei cointestatari non impedisce al superstite di riscuotere l’intera somma portata dal titolo. Non si applica, in via diretta o analogica, la disciplina prevista per i libretti di risparmio che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto, poiché i buoni fruttiferi hanno natura diversa e circolano "a vista". Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
"il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente"
Richiamato dalla corte d'appello per fondare la legittimazione del cointestatario al rimborso sulla base dell'intestazione del titolo e del registro dell'emittente.
artt. 171 e 178 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
Norme invocate dalla ricorrente a sostegno della necessità della firma congiunta di tutti gli aventi diritto.
artt. 16, 25, 152, 177, 184, 187, 188, 203, 208 d.P.R. 1 luglio 1989, n. 256
Norme invocate dalla ricorrente, tra cui la disciplina dei libretti di risparmio richiamata per sostenere la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto.
art. 157 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
Richiamato nel secondo motivo come disposizione asseritamente non considerata ai fini della corretta liquidazione dei buoni.
Richiamati nel secondo motivo in relazione ai profili successori dedotti dalla ricorrente.
art. 187, comma 1, d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256
Esclusa la sua applicazione ai buoni postali fruttiferi cointestati con pari facoltà di rimborso, perché disposizione riferita ai libretti di risparmio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di "pari facoltà di rimborso", ciascun cointestatario superstite è legittimato a chiedere e ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal titolo, senza necessità della partecipazione o del consenso degli eredi dei cointestatari deceduti.
- La disciplina dei libretti di risparmio che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto non è applicabile, neppure in via analogica, ai buoni postali fruttiferi, in ragione della diversa natura del titolo e della sua circolazione "a vista".
- Quando la giurisprudenza di legittimità è già consolidata sulla questione decisiva, il ricorso che si limita a riproporre un diverso inquadramento normativo senza scalfire tale ratio è destinato al rigetto.
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