Cassazione Civile, Ordinanza n. 24579/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di atti adottati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di una società: un'intimazione di pagamento emessa in esecuzione di una sentenza tributaria di secondo grado che aveva confermato avvisi di accertamento per alcuni anni d'imposta, con riserva del riporto delle perdite fiscali pregresse, e un successivo provvedimento di sospensione del rimborso di un credito IVA. In primo e secondo grado i giudici tributari hanno ritenuto illegittima, in parte, la pretesa dell'Ufficio: hanno ridotto l'imposta in ragione delle perdite fiscali riportate e hanno annullato la sospensione del rimborso IVA per la parte riferita a imposta, interessi e sanzioni, affermando che non vi fosse un valido titolo giuridico per la riscossione e che, dopo le decisioni già rese sulle annualità pregresse, l'Ufficio non potesse mantenere la sospensione. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 38-bis d.P.R. 633/1972, 23 d.lgs. 472/1997 e 69, comma 6, R.D. 2440/1923, sostenendo che la sospensione del rimborso IVA era legittima perché giustificata da carichi pendenti e non vi sarebbe stata duplicazione di garanzie; con il secondo deduce violazione degli artt. 29, comma 1, lett. a), d.l. 78/2010 e 68 d.lgs. 546/1992, contestando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento emessa per dare esecuzione alla sentenza d'appello e sostenendo che le perdite fiscali pregresse andassero considerate solo come riserva e non già in detrazione immediata. La società resiste e propone ricorso incidentale, lamentando l'illegittima compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la controversia sui presupposti fiscali che sorreggevano la sospensione del rimborso IVA si era ormai definita con ordinanza successiva della Cassazione che aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento presupposti; per effetto di tale definizione, l'Ufficio conserva il potere-dovere di compiere gli atti consequenziali per la riscossione delle imposte dovute, ma viene meno l'interesse attuale alla cassazione della sentenza impugnata. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato perché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della logicità e correttezza della motivazione, e nel caso concreto la motivazione richiamava il pregresso contrasto giurisprudenziale sulla questione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. È stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dall'Agenzia come base della richiesta di garanzia connessa al rimborso IVA; la Corte non ne afferma l'erroneità in sé, ma rileva la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale.
art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997
consente la sospensione del rimborso di un credito quando sia stato notificato un atto di contestazione di sanzione o un provvedimento di accertamento di maggiori tributi, anche non definitivo; una volta divenuta definitiva la contestazione, l'Ufficio deve porre in essere gli atti consequenziali per la riscossione.
art. 69, comma 6, R.D. n. 2440 del 1923
richiamato nel motivo dell'Agenzia a sostegno della sospensione; non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.
art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come base del provvedimento cautelare di sospensione dell'atto impugnato emesso dal giudice tributario di primo grado.
art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010
richiamato quale base per l'intimazione di pagamento emessa in esecuzione della sentenza tributaria di secondo grado.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma di esecuzione della sentenza tributaria non definitiva; la Corte prende atto che l'intimazione era stata emessa in applicazione di tale disciplina.
art. 84 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato in relazione al riporto delle perdite fiscali pregresse, che le sentenze tributarie avevano lasciato ferme o fatte salve.
art. 100 cod. proc. civ.
la Corte distingue l'interesse ad agire, inteso come presupposto processuale, dalla cessazione della materia del contendere, affermando che nella carenza sopravvenuta viene meno solo l'interesse processuale alla decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
invocato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel ricorso incidentale sulla compensazione delle spese di lite; la Corte ribadisce che la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se nel frattempo sopravviene un evento che rende inutile la cassazione della sentenza impugnata, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse non elimina l'illegittimità dell'atto impugnato, ma fa venir meno l'interesse processuale alla sua eliminazione; è concetto distinto dalla cessazione della materia del contendere, che attiene invece alla sopravvenuta definizione dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio.
- In materia di sospensione del rimborso IVA, la presenza di atti di accertamento o contestazione non definitivi può giustificare la sospensione; quando però la pretesa tributaria diventa definitiva, l'Ufficio deve attivare gli ordinari atti di riscossione consequenziali.
- La compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti della motivazione e del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Quando la controversia dipende da un presupposto tributario già definito con decisione successiva passata in giudicato o comunque definitiva, l'impugnazione relativa agli atti accessori o consequenziali può perdere attualità e utilità pratica, determinando inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse.
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