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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20088/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società alberghiera per gli anni d'imposta 2004, 2005, 2006 e 2008, con recupero a tassazione, ai fini IRES e IRAP, di quote di ammortamento dedotte in relazione a costi ritenuti riferibili a operazioni inesistenti, relative agli anni 2001, 2002 e 2003. La società impugnava gli accertamenti sostenendo, in sintesi: a) che un precedente giudicato formatosi su una sentenza della CTP di Napoli relativa all'annualità 2003 avesse cristallizzato l'importo indeducibile delle quote di ammortamento in euro 15.009,40 per il primo anno e, quindi, in euro 30.019,80 per gli anni successivi; b) che tale dato fosse comunque incontestato; c) che, quanto alle sanzioni, dovesse applicarsi la disciplina del concorso e della continuazione; d) che gli avvisi fossero comunque illegittimi per difetto di motivazione e per mancato contraddittorio preventivo. L'Agenzia, nel ricorso relativo al 2008, sosteneva invece che il giudicato non impedisse il recupero delle quote di ammortamento nei periodi successivi e che il condono tombale degli anni 2001 e 2002 non rendesse intangibili quelle quote nei successivi accertamenti. La Cassazione ha rilevato che la CTR del 2008 aveva fondato la decisione su due rationes autonome: giudicato esterno e impossibilità di recuperare quote di anni precedenti già definitivamente condonati o non accertati; poiché l'Agenzia aveva censurato solo una delle due rationes, il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Quanto ai ricorsi della società, la Corte ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla controversia relativa al 2008 avesse efficacia vincolante anche nelle cause relative alle annualità 2004, 2005 e 2006, trattandosi di un elemento pluriennale relativo alla deducibilità di quote di ammortamento di beni; pertanto ha accolto i motivi di merito della contribuente, cassando le sentenze impugnate e decidendo nel merito con rideterminazione dei costi indeducibili in euro 30.019,80 per le annualità in questione. I motivi relativi alle sanzioni e ai vizi formali degli avvisi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate nel giudizio RG 18789/2015. Ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, i ricorsi della società contribuente nei giudizi RG 12148/2014, 27807/2014 e 27808/2014, cassando le sentenze impugnate e decidendo nel merito: per le annualità 2004, 2005 e 2006 ha rideterminato in euro 30.019,80 i costi indeducibili oggetto di recupero. Sono rimasti assorbiti i motivi sulle sanzioni e quelli sui vizi formali degli avvisi. Le spese sono state integralmente compensate per tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    riunione di procedimenti relativi a cause connesse

    La riunione è applicabile anche in sede di legittimità per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro delle censure per violazione di legge e nullità della sentenza invocate nei ricorsi.

  • art. 102, comma 2, d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla parte ricorrente come base per la deducibilità delle quote di ammortamento dal primo esercizio di entrata in funzione dei cespiti.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dall'Agenzia nel ricorso del 2008 per sostenere la deducibilità per competenza delle quote di ammortamento in ciascun anno.

  • art. 9, comma 9, L. 289/2002

    Richiamato per il condono tombale degli anni 2001 e 2002, considerato dalla CTR come ostativo al recupero di quelle annualità nei successivi accertamenti.

  • art. 12, commi 5, 6 e 7, D.Lgs. 472/1997

    Invocato dalla contribuente sulla determinazione della sanzione unica in caso di violazioni della stessa indole commesse in più periodi d'imposta.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Richiamato per il dedotto difetto di motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    Richiamato per il dedotto difetto di motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 7 L. 212/2000

    Invocato dalla contribuente in tema di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Invocato dalla contribuente in relazione al contraddittorio preventivo.

  • art. 1 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dalla contribuente in relazione ai principi processuali del giudizio tributario.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla contribuente in tema di non contestazione.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla contribuente in tema di non contestazione.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato dalla contribuente in tema di comportamento processuale delle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla contribuente in tema di disponibilità e non contestazione della prova.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla contribuente in relazione al giusto processo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno formatosi su una questione di fatto o di diritto comune a più annualità può spiegare efficacia vincolante anche in giudizi successivi tra le stesse parti, quando si tratti di elementi aventi natura pluriennale o durevole, come la deducibilità di quote di ammortamento.
  • L'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'effetto del giudicato esterno rispetto a componenti reddituali o qualificazioni giuridiche che, per loro natura, si estendono a più esercizi.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da più rationes decidendi autonome e il ricorrente censuri solo una di esse, lasciando intatta l'altra, da sola sufficiente a reggere la decisione.
  • Il giudicato formatosi in una controversia tributaria relativa a un'annualità può precludere il recupero, per annualità successive, di quote di ammortamento riferite ai medesimi beni e già definite nella loro misura con la decisione passata in giudicato.
  • Una volta formatosi il giudicato su un criterio di quantificazione delle quote indeducibili, i giudici dei successivi giudizi devono uniformarsi a tale criterio, senza poterlo rimettere in discussione nei limiti del medesimo rapporto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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