Cassazione Civile, Ordinanza n. 20089/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva alla professionista il versamento dei contributi alla gestione separata per redditi prodotti nell'anno 2010, di importo inferiore a 5.000 euro. In primo grado l'opposizione della professionista era stata accolta e il relativo avviso annullato; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'INPS ritenendo che l'ente non avesse specificamente impugnato il capo della sentenza che aveva escluso l'obbligo contributivo e annullato l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato l'erronea applicazione della normativa sull'iscrizione alla gestione separata e l'erronea declaratoria di inammissibilità del gravame, sostenendo di avere effettivamente censurato il capo decisivo della sentenza di primo grado. Ha inoltre dedotto che, anche sotto la soglia di 5.000 euro, la professionista sarebbe comunque tenuta all'iscrizione alla gestione separata, perché iscritta all'Albo degli avvocati, munita di partita IVA e indicativa di un esercizio abituale della libera professione; ha quindi contestato l'assorbimento della questione relativa all'abitualità/occasionalità dell'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello, poiché l'INPS aveva in realtà censurato il capo della decisione di primo grado che aveva escluso l'applicabilità della gestione separata. Ha affermato, in linea con la giurisprudenza consolidata, che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata quando svolgano attività libero-professionale priva del carattere dell'abitualità e non siano soggetti all'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense secondo la disciplina ratione temporis; ha quindi rimesso al giudice di rinvio l'accertamento in fatto circa l'abitualità o occasionalità dell'attività, precisando che il reddito inferiore a 5.000 euro è solo un indizio e non determina automaticamente l'occasionalità.
Norme richiamate
unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per erronea applicazione della normativa sull'iscrizione alla gestione separata.
art. 18, comma 12, L. n. 111 del 2011
Richiamato dall'INPS quale norma dedotta come erroneamente applicata.
art. 22 L. n. 576 del 1980
La disciplina ratione temporis richiamata per escludere, per gli avvocati non tenuti all'iscrizione alla Cassa Forense, un automatismo diverso da quello affermato dalla Corte di merito.
art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
Norma funzionale al principio di universalizzazione della copertura assicurativa; l'obbligo di iscrizione alla gestione separata opera salvo che vi sia un altro versamento contributivo idoneo a costituire una prestazione previdenziale in capo al lavoratore autonomo.
art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003
Richiamato per affermare l'obbligo contributivo sia in caso di attività abituale sia in caso di attività occasionale quando il reddito superi la soglia prevista.
Massime di principio
- Ai fini dell'iscrizione alla gestione separata INPS, il dato decisivo è l'assenza di una diversa contribuzione idonea a costituire una posizione previdenziale autonoma in favore del professionista; il mero versamento di un contributo solidaristico all'albo non esclude l'obbligo.
- Per gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata può sussistere anche se l'attività libero-professionale non è abituale, purché ricorrano i presupposti di legge e non operi un diverso sistema previdenziale completo.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere desunta automaticamente dal solo mancato superamento della soglia reddituale di 5.000 euro.
- Il reddito annuo inferiore a 5.000 euro non è di per sé sufficiente a escludere l'abitualità dell'esercizio professionale: costituisce soltanto un indizio da valutare insieme agli altri elementi, come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività.
- In sede di impugnazione, la declaratoria di inammissibilità è erronea se l'appellante ha effettivamente censurato il capo decisivo della sentenza di primo grado; l'assorbimento di questioni ulteriori non può reggere su una falsa premessa circa la mancanza di specificità dell'impugnazione.
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