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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20090/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la reiscrizione di una lavoratrice negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, da cui era stata cancellata per gli anni 2007-2012. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla lavoratrice, ma aveva disposto la compensazione delle spese di lite con una motivazione ritenuta dalla ricorrente apparente e comunque contraria alla disciplina applicabile. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione degli artt. 132, 156 e 92 c.p.c., sostenendo che la motivazione sulla compensazione fosse solo apparente; con un secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., richiamando l'orientamento secondo cui la compensazione sarebbe ammessa solo in caso di soccombenza reciproca e, comunque, nei limiti della disciplina introdotta dalla L. 69/2009.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis successivo alla riforma del 2009, la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, con carattere eccezionale della statuizione. La motivazione resa dalla Corte territoriale, incentrata sulle integrazioni della sentenza di primo grado e sulla disamina del quadro probatorio, è stata giudicata meramente apparente rispetto al necessario presupposto normativo. Per tale ragione la sentenza è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato come base procedurale per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 132 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 156 e 92 c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione della statuizione sulle spese come apparente

  • art. 156 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 156 e 92 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. in relazione alla nullità/insufficienza della motivazione

  • art. 91 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

    norma richiamata per contestare la regolazione delle spese in favore della parte vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    a seguito della novella di cui alla L. 69/2009, modificativa del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., che ammette disporsi la compensazione, non più per "giusti motivi", ma solo "per gravi ed eccezionali ragioni"

    la compensazione delle spese, nel regime applicabile, ha natura eccezionale e richiede una motivazione specifica fondata su gravi ed eccezionali ragioni

  • L. 69/2009

    novella di cui alla L. 69/2009

    ha modificato l'art. 92 c.p.c. restringendo i presupposti per la compensazione delle spese

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 92 c.p.c. risultante dalla L. 69/2009, la compensazione delle spese di lite è misura eccezionale e può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitare in motivazione.
  • La statuizione di compensazione delle spese deve essere sorretta da una motivazione non meramente apparente: la Corte deve indicare in modo intelligibile le ragioni che integrano il presupposto richiesto dalla legge.
  • La compensazione non può essere disposta in via automatica o per mere formule generiche collegate all'esito della lite o alla complessità dell'istruttoria, se manchi l'esplicitazione del presupposto normativo richiesto.
  • Quando la censura riguarda esclusivamente il capo sulle spese, la cassazione può avvenire limitatamente a tale capo con rinvio al giudice di merito per nuova regolazione delle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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