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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20087/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, confermata dall'Agenzia delle entrate con memoria, e ha dichiarato l'estinzione del processo, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004. L'atto impositivo richiedeva maggiori Irpef, Irap e Iva per omessa dichiarazione di maggiori ricavi e per la deduzione di costi ritenuti non deducibili. La CTR aveva annullato la pretesa solo in relazione ai ricavi non contabilizzati connessi al rimborso di buoni pasto, confermando invece il recupero a tassazione dei costi. In cassazione l'Agenzia articolava due motivi di censura, ma nel corso del giudizio il contribuente ha dichiarato di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018; a seguito di interlocuzione, l'Agenzia ha confermato l'avvenuta definizione e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. n. 119/2018

    La presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, una volta confermata dall'Amministrazione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Quando interviene la definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla legge e tale circostanza è confermata dalle parti, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, senza pronuncia sul merito delle censure.
  • In caso di estinzione del giudizio, le spese seguono la regola indicata nel provvedimento estintivo e vengono poste a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

Testo integrale

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