Cassazione Civile, Ordinanza n. 19888/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso parziale di somme versate a titolo di accisa sull'energia elettrica e di addizionale provinciale all'accisa, sostenendo che alcuni versamenti in acconto effettuati nel 2006 fossero eccedenti rispetto al dovuto in base alla dichiarazione annuale. L'amministrazione aveva negato il rimborso; il giudizio di merito si era concluso con il rigetto sia in primo grado sia in appello. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 29, commi 3 e 4, L. n. 428/1990 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR dichiarato inammissibile la domanda di rimborso per mancata preventiva comunicazione anche all'ufficio che aveva ricevuto la dichiarazione dei redditi, senza che fosse provato il presupposto dell'incidenza della spesa sul reddito d'impresa; (2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sempre in relazione all'art. 29 L. n. 428/1990, per aver ritenuto rilevabile d'ufficio l'inammissibilità, nonostante l'eccezione fosse stata proposta dall'Ufficio solo in appello; (3) violazione degli artt. 19 d.lgs. n. 241/1997, 10 L. n. 212/2000 e 1176 c.c., perché i modelli F24 prodotti avrebbero dimostrato l'adempimento con efficacia liberatoria; (4) violazione degli artt. 14 e 15 TUA e 6 L. n. 212/2000, per aver ritenuto maturata la decadenza biennale dal pagamento per il rimborso dell'indebito versato su un capitolo diverso.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità della domanda di rimborso per omessa comunicazione preventiva anche all'ufficio tributario che aveva ricevuto la dichiarazione dei redditi, quando la relativa spesa abbia concorso a formare il reddito d'impresa; ha inoltre affermato che tale requisito di ammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, sicché non vi era violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Poiché la sentenza impugnata si fondava su più rationes decidendi autonome e già una di esse risultava confermata, la Corte ha dichiarato inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, i motivi terzo e quarto. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 29, commi 2, 3 e 4, L. n. 428/1990
"la domanda di rimborso ... deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza"
La disciplina si applica sia ai rimborsi fondati sul diritto unionale sia a quelli fondati sul solo diritto nazionale; l'obbligo di preventiva comunicazione all'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi opera quando la relativa spesa abbia concorso a formare il reddito d'impresa ed è requisito di ammissibilità dell'istanza.
La censura sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione; in ogni caso, nel caso delle accise sull'energia elettrica, la richiesta di rimborso implica il mancato esercizio della rivalsa e quindi la rilevanza del costo ai fini del reddito.
Non è configurabile ultrapetizione quando il giudice rileva d'ufficio un requisito di ammissibilità dell'istanza di rimborso.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
L'eccezione relativa all'omessa comunicazione ex art. 29, comma 4, L. n. 428/1990 non è una mera eccezione in senso stretto preclusa in appello, perché il relativo requisito è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado.
È stata richiamata dalla ricorrente per sostenere l'efficacia liberatoria dei versamenti effettuati mediante F24; la Corte non ha esaminato il motivo nel merito, perché assorbito/inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria buona fede nel pagamento e nella richiesta di rimborso; il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla diligenza e alla riconoscibilità dell'errore nei versamenti; motivo assorbito.
"il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento"
La previsione del termine biennale di decadenza per il rimborso non è incompatibile con l'obbligo di preventiva comunicazione all'ufficio tributario ex art. 29, comma 4, L. n. 428/1990.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla decadenza; il motivo non è stato esaminato per sopravvenuto difetto di interesse.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi terzo e quarto; non esaminato nel merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, la mancata caduta di una sola di esse rende inammissibili per difetto di interesse le censure rivolte alle altre.
- L'obbligo di preventiva comunicazione della domanda di rimborso all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi, previsto dall'art. 29, comma 4, L. n. 428/1990, costituisce un requisito di ammissibilità dell'istanza ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- La disciplina dell'art. 29 L. n. 428/1990 si applica non solo ai rimborsi fondati su incompatibilità con il diritto dell'Unione, ma anche ai rimborsi fondati su erronea applicazione di norme interne, quando ricadano nei tributi e nelle imposte considerati dalla norma.
- Nel caso di rimborso di accise sull'energia elettrica e della relativa addizionale, la richiesta di restituzione presuppone, in linea generale, che il costo abbia inciso sulla formazione del reddito d'impresa, poiché implica il mancato esercizio della rivalsa verso i cessionari.
- La previsione del termine di decadenza biennale per il rimborso di imposte di consumo non esclude né abroga l'ulteriore requisito della comunicazione preventiva all'ufficio tributario, trattandosi di adempimenti concorrenti e non incompatibili.
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