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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24735/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti alla CTP tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2008 per IVA, IRES e IRAP. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) errata interpretazione del concetto di valide ragioni economiche; (2) errata interpretazione dell'art. 37-bis, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la sua violazione comporti nullità dell'atto e che l'illegittimità non venga meno per effetto di una sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente; (3) errata interpretazione del presupposto dell'aggiramento di un obbligo o divieto dell'ordinamento, anche in relazione all'art. 2506-quater c.c.; (4) applicabilità dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 anche all'IVA; (5) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 20 d.lgs. n. 446/1997 sul principio di inerenza. Nel frattempo la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere e richiesta di estinzione del giudizio per definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, documentando la presentazione della domanda, il pagamento della prima rata e l'assenza di diniego definitivo della definizione.

La decisione

La Corte ha preso atto della corretta domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente, del versamento della prima rata e del fatto che entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva chiesto la trattazione del giudizio né risultava un diniego impugnato della definizione. Ha quindi dichiarato che, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, il processo si era estinto per decorso del termine, precisando che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando è presentata regolarmente domanda di definizione agevolata prevista da una disciplina speciale, con versamento della prima rata e in mancanza di un diniego definitivo impugnato, il processo si estingue ope legis allo spirare del termine previsto dalla norma.
  • Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata, è decisiva l'assenza, entro il termine fissato dalla legge, di una istanza di trattazione da parte di una delle parti: in difetto, il giudizio si estingue automaticamente.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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