Cassazione Civile, Ordinanza n. 24735/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti alla CTP tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2008 per IVA, IRES e IRAP. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) errata interpretazione del concetto di valide ragioni economiche; (2) errata interpretazione dell'art. 37-bis, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la sua violazione comporti nullità dell'atto e che l'illegittimità non venga meno per effetto di una sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente; (3) errata interpretazione del presupposto dell'aggiramento di un obbligo o divieto dell'ordinamento, anche in relazione all'art. 2506-quater c.c.; (4) applicabilità dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 anche all'IVA; (5) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 20 d.lgs. n. 446/1997 sul principio di inerenza. Nel frattempo la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere e richiesta di estinzione del giudizio per definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, documentando la presentazione della domanda, il pagamento della prima rata e l'assenza di diniego definitivo della definizione.
La decisione
La Corte ha preso atto della corretta domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente, del versamento della prima rata e del fatto che entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva chiesto la trattazione del giudizio né risultava un diniego impugnato della definizione. Ha quindi dichiarato che, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, il processo si era estinto per decorso del termine, precisando che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel primo motivo quale norma che, secondo la ricorrente, era stata mal interpretata dal giudice di merito in tema di valide ragioni economiche
art. 37-bis, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nei motivi secondo e terzo; la ricorrente contestava l'esclusione della nullità dell'atto e l'interpretazione del presupposto dell'aggiramento di obblighi o divieti
art. 29, comma 1, lettera a), d.l. 31 maggio 2010, n. 78
richiamato insieme all'art. 37-bis, comma 6, d.P.R. n. 600/1973 nel secondo motivo
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel secondo motivo quale parametro di legittimità dell'atto impositivo
richiamato nel secondo motivo
richiamato nel terzo motivo, in relazione al tema dell'aggiramento di obblighi o divieti
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel quinto motivo, in relazione al principio di inerenza
art. 20 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato nel quinto motivo, in relazione al principio di inerenza ai fini IRAP
richiamato per la richiesta di estinzione del giudizio nella fase camerale
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
norma sulla definizione agevolata; la Corte applica il comma 13 per dichiarare l'estinzione del processo
art. 7, comma 2, lett. b), d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato per attestare la corretta presentazione della domanda di definizione agevolata
art. 7, comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato per la definizione agevolata
richiamato nel passaggio sulla possibilità di chiedere la fissazione dell'udienza dopo l'estinzione
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la Corte lo applica per affermare che, mancando istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego impugnato, il processo si estingue per legge
legge di conversione del d.l. n. 119/2018
Massime di principio
- Quando è presentata regolarmente domanda di definizione agevolata prevista da una disciplina speciale, con versamento della prima rata e in mancanza di un diniego definitivo impugnato, il processo si estingue ope legis allo spirare del termine previsto dalla norma.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata, è decisiva l'assenza, entro il termine fissato dalla legge, di una istanza di trattazione da parte di una delle parti: in difetto, il giudizio si estingue automaticamente.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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