Cassazione Civile, Sentenza n. 36003/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF (anno 2007) che recuperava "redditi diversi" derivanti da proventi illeciti connessi a verifiche su Wisper S.r.l. e Winning Trade S.r.l. (presunte "cartiere"/missing traders). Questioni principali: (i) decadenza dell'Amministrazione per superamento dei termini di accertamento ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 600/1973 e raddoppio dei termini (applicabilità della disciplina anteriore alla legge n. 208/2015); (ii) insufficienza, secondo la CTR, di elementi concreti e specifici a carico del contribuente in assenza di accertamento penale; (iii) carenza motivazionale della sentenza di appello. L'Agenzia deduce che il raddoppio opera quando sussiste l'obbligo di denuncia (serii indizi) e che la CTR ha omesso di esaminare le censure e gli elementi probatori tratti dalle indagini della Guardia di Finanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato al giudice a quo. Motivazioni principali: (i) conferma della giurisprudenza secondo cui il raddoppio dei termini (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972) presuppone l'obbligo di denuncia derivante da seri indizi di reato (art. 331 c.p.p.), non l'effettiva presentazione della denuncia; (ii) per gli avvisi relativi a periodi d'imposta anteriori al 2016 si applica il regime anteriore per effetto delle disposizioni transitorie della legge n. 208/2015; (iii) censura per manifesta carenza di motivazione della CTR che ha aderito in modo acritico alla pronuncia di primo grado senza esaminare le specifiche censure dell'appellante; (iv) riaffermazione dell'autonomia del giudizio tributario rispetto al penale: il giudice tributario valutando le prove penali può formarsi autonomo convincimento e non è vincolato alle emergenze processuali penali; (v) precisazione che, in casi di "cartiere", l'amministratore di fatto può essere presuntivamente ritenuto percettore dei proventi illeciti e grava su di lui l'onere di provare il contrario. Condanna alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, opera se sussiste l'obbligo di denuncia per reati fiscali (serii indizi); per periodi d'imposta anteriori al 2016 si applica la versione anteriore alla riforma del 2015 secondo le disposizioni transitorie.
Analogo criterio al citato art. 43 per l'IVA: il raddoppio dei termini si fonda sulla sussistenza dell'obbligo di denuncia per reati fiscali.
Individua i reati fiscali che, se sussistono seri indizi, fanno nascere l'obbligo di denuncia che giustifica il raddoppio dei termini di accertamento.
Definisce l'obbligo di presentazione della denuncia: la Corte interpreta che il regime del raddoppio presuppone l'esistenza dell'obbligo (ossia dei seri indizi), non la effettiva denuncia formale.
legge n. 208/2015 (commi 130-132)
Ha riformato la disciplina dei termini di accertamento con decorrenza 2016; tuttavia, per avvisi relativi a periodi anteriori al 2016 si applica la disciplina anteriore in virtù delle disposizioni transitorie.
Richiamato come norma transitoria che, insieme alla legge 208/2015, preserva gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati per periodi precedenti al 2016.
Richiamato per collegare la materia delle imposte sui redditi al corpus normativo applicabile (regime probatorio e presunzioni nel diritto tributario).
Norma di raccordo procedurale in materia di imposte sui redditi; la Corte la utilizza per inquadrare il regime probatorio applicabile.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 61
Richiamati per i requisiti motivazionali delle sentenze delle Commissioni tributarie: la decisione di appello deve esaminare e confutare le censure dell'appellante e motivare adeguatamente, pena nullità.
Richiama l'obbligo di motivazione delle decisioni di grado d'appello; la Corte segnala la nullità della pronuncia priva di adeguata illustrazione delle censure.
Invocato con riferimento alla carenza di motivazione: la Corte censura l'omissione di una valutazione autonoma e puntuale delle critiche dell'appellante.
art. 41-bis d.P.R. 600/1973; artt. 2697 e 2729 c.c.; art. 654 c.p.p.
Riferimenti evocati dall'Amministrazione per sostenere che non è necessaria una condanna penale per fondare un accertamento tributario e che le regole sulla prova e l'accertamento dei fatti non richiedono la coincidenza tra giudizio penale e tributario; la Corte conferma l'autonomia del giudice tributario e i principi sulla ripartizione dell'onere probatorio.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento ai sensi degli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972 opera se sussistono "serii indizi" che fanno nascere l'obbligo di denuncia per reati fiscali: non è necessaria l'effettiva presentazione della denuncia.
- Per avvisi relativi a periodi d'imposta anteriori al 1/1/2016 continua ad applicarsi il regime anteriore alla riforma del 2015 per effetto delle disposizioni transitorie.
- Il giudice tributario è autonomo rispetto al giudice penale: può utilizzare elementi emersi nelle indagini penali ma non è vincolato alle imputazioni o all'assenza di condanna, dovendo però valutare autonomamente la sufficienza delle prove.
- In presenza di schemi di interposizione fittizia ("cartiere"/missing traders) può operare una presunzione secondo cui l'amministratore di fatto ha percepito i proventi illeciti; su di lui grava l'onere di provare il contrario.
- La sentenza d'appello della Commissione tributaria deve motivare specificamente le ragioni per aderire o discostarsi dalla decisione di primo grado; la mera adesione "per relationem" senza esame delle censure è viziata e può essere cassata.
- Se il contribuente invoca la decadenza per decorrenza dei termini, deve contestare la sussistenza dei presupposti che legittimano il raddoppio (ossia la mancanza di seri indizi/obbligo di denuncia), non limitarsi a rilevare l'assenza di una sentenza penale definitiva.
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