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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35901/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Puglia che aveva confermato la decisione di primo grado rideterminando il valore del suolo trasferito ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi contro la conferma della pretesa erariale

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato estinto perché il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ("pace fiscale") ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, convertito in L. n. 136/2018, e non ha presentato entro i termini previsti l'istanza di trattazione (31/12/2020) né è stato notificato alcun diniego entro il 31/07/2020. Pertanto è venuta meno la materia del contendere e la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, disponendo che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018

    "1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia."; "(...) La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ... entro il 31 maggio 2019 ..."; "10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita ... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020."; "13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto."

    La Corte ha ritenuto applicabile la definizione agevolata alla controversia pendente; a fronte della domanda e del pagamento parziale o totale si produce la sospensione del processo nei termini indicati e, in assenza della richiesta di trattazione entro il 31/12/2020 (o del diniego notificato dall'Agenzia entro i termini), consegue l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere

  • art. 11, comma 8, d.l. 24 aprile 2017 n. 50

    Riferita come base normativa della possibilità di chiedere la sospensione del giudizio in relazione alla definizione agevolata; la Corte rileva l'avvenuto deposito di istanza di sospensione ai sensi di tale disposizione

  • Cass. n. 21826 del 2020 (giurisprudenza)

    "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 ... comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere"

    La Corte applica il precedente per affermare che, quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non vanno liquidate dal giudice dell'estinzione

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 comporta, se correttamente perfezionata con domanda e pagamento, la sospensione del processo e può determinare l'estinzione del giudizio se non viene presentata istanza di trattazione entro il termine del 31/12/2020
  • Se l'Agenzia non notifica il diniego della definizione entro il termine previsto (31/07/2020) e il ricorrente non presenta istanza di trattazione entro il 31/12/2020, il processo viene dichiarato estinto per cessata materia del contendere
  • La parte che anticipa le spese processuali le conserva a proprio carico quando il giudizio si estingue per definizione agevolata; il giudice che dichiara l'estinzione non procede alla liquidazione delle spese
  • Per mantenere viva una controversia già sottoposta a domanda di definizione, il contribuente deve o ottenere il diniego notificato dall'Agenzia entro i termini o presentare l'istanza di trattazione nei termini stabiliti; in mancanza la definizione produce effetti estintivi
  • È opportuno, in situazioni analoghe, documentare tempestivamente il deposito della domanda di definizione e dei relativi pagamenti presso l'organo giurisdizionale per sfruttare la sospensione prevista e per evitare incertezze procedurali

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