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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35902/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio perché Grottarossa Immobiliare s.r.l., coobbligata solidale, ha perfezionato la definizione agevolata e provveduto al versamento degli importi dovuti; ai sensi dell'art. 6, comma 14, del d.l. n. 119/2018 la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati. Pertanto il procedimento è stato dichiarato estinto; le spese sono rimaste a carico delle parti che le hanno anticipate.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dichiarato in relazione alla compravendita di un complesso immobiliare sito nel Comune di Edolo e di terreni. In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso riducendo il valore accertato del 30% per i costi di rendere utilizzabili gli immobili; in appello la CTR del Lazio aveva rigettato il gravame confermando la decisione della CTP. Il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Nel corso del giudizio è intervenuta la definizione agevolata del coobbligato solidale (Grottarossa Immobiliare s.r.l.) ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 14

    "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato solidale produce effetti anche in favore degli altri coobbligati, potendo determinare l'estinzione del giudizio pendente relativo allo stesso obbligo tributario

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13

    Il comma prevede la possibilità di sospendere il giudizio in vista della definizione agevolata; nella pratica processuale la sospensione può precedere la dichiarazione di estinzione una volta perfezionata la definizione da parte del coobbligato

Massime di principio

  • Quando un coobbligato solidale perfeziona una definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, tale perfezionamento può estendersi agli altri coobbligati e determinare l'estinzione dei procedimenti pendenti relativi allo stesso titolo.
  • Per ottenere l'estinzione è necessario che la definizione sia realmente perfezionata e comprovata con documentazione (versamenti, attestazioni dall'Agenzia), da depositare in giudizio.
  • L'estinzione del giudizio per definizione del coobbligato comporta la cessazione della controversia senza decisione sul merito; le conseguenze patrimoniali e i rimborsi eventuali vanno valutati separatamente.
  • È opportuno chiedere al giudice la sospensione del procedimento (art. 6, comma 13) in presenza di iniziative di definizione agevolata del coobbligato e, una volta perfezionata, chiedere la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • Se la definizione agevolata copre solo parte del credito o se esistono questioni giuridiche autonome rispetto alla medesima obbligazione, l'estinzione automatica potrebbe non operare; va valutato caso per caso.

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