Cassazione Civile, Sentenza n. 35900/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I contribuenti impugnavano avvisi relativi alla valutazione di immobili denunciando inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'avviso e incongruità delle valutazioni, sostenendo che l'Ufficio aveva sovrastimato i terreni (stimate tecniche favorevoli ai contribuenti erano state prodotte). In primo grado la CTP di Napoli accolse parzialmente il ricorso rideterminando il valore dei terreni; CTP e Ufficio impugnarono, la CTR confermò la sentenza di primo grado. I contribuenti ricorsero in Cassazione articolando, tra gli altri, motivi relativi alla totale mancanza di motivazione della sentenza di appello e alla omissione di pronunce su punti decisivi della controversia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla carenza motivazionale della sentenza della CTR: la motivazione si limitava a enunciare che "le tesi degli appellanti non sono accoglibili" senza spiegare le ragioni di fatto e di diritto. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad una diversa sezione della CTR della Campania affinché l'appello dei contribuenti sia integralmente riesaminato. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti. Inoltre è stata rilevata la tardività (e quindi l'inammissibilità) del controricorso dell'Agenzia delle Entrate. La regolamentazione delle spese è rinviata al giudice del rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992
artt. 36, n. 4, e 1, comma 2
Richiamate tra le norme censurate nella motivazione del ricorso; la contestazione verteva sull'uso e sulla corretta applicazione delle norme del processo tributario
codice di procedura civile
Utilizzato come fondamento per il motivo di cassazione: la mancata motivazione costituisce vizio giustificativo di cassazione ai sensi di questa disposizione
codice di procedura civile
Citato tra le disposizioni rilevanti al contesto dell'impugnazione e della motivazione, attinente ai mezzi di prova e alla disciplina del processo
disposizioni per l'attuazione del c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamata in relazione alla disciplina processuale applicabile; interpretazione dedotta dall'uso normativo nel ricorso
Costituzione
Richiamata con riferimento al diritto ad un giusto processo e alla necessità di decisioni motivate
codice di procedura civile
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; i ricorrenti lamentavano omissione di pronuncia su punti decisivi
codice di procedura civile
Norma che stabilisce il termine per il deposito del controricorso (termine perentorio di 40 giorni); la Corte ha ritenuto tardivo e quindi inammissibile il controricorso dell'Agenzia
codice di procedura civile
Richiamato poiché i contribuenti hanno depositato memoria ai sensi di tale articolo; norma relativa ai mezzi e termini per le memorie nel procedimento di legittimità
Massime di principio
- Una sentenza d'appello deve contenere una motivazione compiuta: formule generiche del tipo "le tesi degli appellanti non sono accoglibili" sono insufficienti e possono determinare cassazione per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Se il giudice omette di esaminare punti decisivi sollevati dalle parti o non applica il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art.112 c.p.c.), la decisione può essere censurata e rimessa per nuovo esame.
- Il controricorso deve essere depositato nei termini perentori previsti dall'art.370 c.p.c.; il suo deposito tardivo comporta inammissibilità.
- In controversie su valutazioni catastali o di valore degli immobili, è importante allegare e far valere per tempo perizie tecniche e consulenze (anche C.T.U.) perché costituiscono elementi decisivi che il giudice deve valutare esplicitamente nella motivazione.
- In caso di cassazione per vizi formali di motivazione, la causa viene in genere rinviata alla stessa sede di merito (ma in diversa composizione) affinché il giudice del rinvio esamini integralmente le censure e regoli le spese.
- Per evitare la rinnovazione del giudizio su questioni già affrontate, il ricorrente dovrebbe dettagliare con chiarezza i punti decisivi e le richieste nel gravame e, se necessario, richiedere espressamente la pronuncia su specifici profili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35790/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35793/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35794/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35901/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35902/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35910/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →