Cassazione Civile, Sentenza n. 35793/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli intimati avevano richiesto alla Corte d'appello di Ancona l'equo indennizzo ex legge n.89/2001 per la non ragionevole durata della procedura fallimentare relativa a Tecnosmaltature S.r.l. (fallimento dichiarato il 24/02/2006, chiusura depositata il 29/03/2018). Il consigliere delegato aveva ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento di €2.400 a ciascun istante. Il Ministero ha proposto opposizione sostenendo la tardività dell'istanza indennitaria: ha argomentato che per determinare il termine decadenziale bisogna applicare la riduzione del termine lungo (da un anno a sei mesi) prevista dall'art.46, comma 17, legge n.69/2009 e che, nelle procedure fallimentari, la data rilevante è quella di instaurazione del subprocedimento camerale concluso con il decreto di chiusura (non la data di apertura del fallimento). In cassazione il Ministero denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c. e 4 della legge n.89/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Il Collegio ha ritenuto che, per stabilire quale termine di decadenza si applica alla domanda indennitaria, occorre considerare la data di apertura della procedura fallimentare (qui 24/02/2006) e non la data di instaurazione del subprocedimento camerale. Poiché il fallimento è anteriore alle modifiche normative del 2009 e al d.lgs. n.169/2007 (transitoria), si applicavano le regole anteriori: in assenza di comunicazione della chiusura con raccomandata A.R., il decreto di chiusura diventa definitivo allo spirare del termine lungo previsto dall'art.327 c.p.c. (il cui termine è stato ridotto da un anno a sei mesi per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009). Nel caso concreto la chiusura non era stata comunicata; applicandosi il termine annuale e considerata la sospensione feriale, il decreto è divenuto definitivo il 29/04/2019; la domanda di indennizzo depositata il 05/07/2019 è quindi tempestiva. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Disciplina l'equo indennizzo per la durata non ragionevole dei processi; l'art.4 fissa il termine di decadenza per proporre la domanda indennitaria, che decorre da quando il provvedimento di chiusura diventa definitivo.
Stabilisce il 'termine lungo' per l'impugnazione; nella mancanza di comunicazione del provvedimento, il termine per proporre rimedi decorre dalla pubblicazione e il decreto diventa definitivo alla scadenza di tale termine.
Art. 46 comma 17 legge n.69/2009
Ha ridotto il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi; tale riduzione si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009.
Norma di applicazione temporale che chiarisce che la riduzione del termine si applica ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della modifica (post 4 luglio 2009).
D.Lgs. n.169 del 2007, artt. 150 e 22
Prevedono disposizioni transitorie: le procedure concorsuali già pendenti all'entrata in vigore del decreto si definiscono secondo la legge anteriore; le nuove norme si applicano alle procedure aperte successivamente.
Art. 26 legge fallimentare (richiamato)
Riguarda il reclamo contro i decreti del giudice delegato: per le procedure già pendenti all'entrata in vigore delle modifiche non opera il nuovo termine introdotto e, in mancanza di comunicazione, si fa riferimento al termine ex art.327 c.p.c.
Art. 119, comma 2 legge fallimentare (Corte cost. sent. n.279/2010)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il decorso del termine a partire dalla sola pubblicazione anziché dalla comunicazione; pertanto il termine per il reclamo o per l'indennizzo decorre, se esiste, dalla comunicazione mediante raccomandata A.R. (con decorrenza dal quindicesimo giorno dall'avvenuta comunicazione).
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; il Ministero ha invocato l'art.360, comma 1, n.4 (violazione di legge) come fondamento del ricorso.
Massime di principio
- Per le domande di indennizzo per durata non ragionevole nelle procedure fallimentari, la data rilevante per stabilire quale regime temporale si applica è la data di apertura del fallimento, non la data di instaurazione del subprocedimento camerale che ha portato al decreto di chiusura.
- Se il decreto di chiusura è comunicato mediante raccomandata A.R., il termine per proporre la domanda indennitaria decorre dal quindicesimo giorno dall'avvenuta comunicazione; se la comunicazione manca, il decreto diventa definitivo alla scadenza del termine lungo ex art.327 c.p.c.
- La riduzione del termine lungo da un anno a sei mesi (art.46, comma 17, legge n.69/2009) si applica solo ai giudizi di primo grado instaurati dopo il 4 luglio 2009; per procedure aperte anteriormente valgono le regole anteriori (transizione d.lgs. n.169/2007).
- In presenza di dubbi sulla tempestività della domanda indennitaria, verificare: data di apertura del fallimento, data di deposito del decreto di chiusura, eventuale comunicazione con raccomandata A.R., e computo del termine lungo comprensivo della sospensione feriale.
- Le questioni processuali relative alla decorrenza dei termini nelle procedure concorsuali devono essere affrontate considerando le norme transitorie e la giurisprudenza costituzionale che privilegia la decorrenza dalla comunicazione effettiva quando prevista.
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