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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22302/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento emessi a seguito di indagini bancarie, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2004, 2005 e 2006, ritenendo che il contribuente avesse conseguito maggiori ricavi dall'attività di intermediazione immobiliare. La CTR delle Marche ha respinto gli appelli del contribuente contro le decisioni di primo grado che avevano già rigettato i ricorsi. In cassazione il contribuente ha articolato otto motivi: (1) erronea applicazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per sostenere che la preclusione probatoria opererebbe solo per comportamenti intenzionali; (2) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 111 Cost. per il mancato valore probatorio attribuito alle dichiarazioni di terzi/proprietari degli immobili, che avrebbero giustificato i prelevamenti come pagamento di canoni ai locatori al netto della provvigione; nella memoria ha richiamato anche la sentenza Corte cost. n. 228/2014 sui prelievi dei lavoratori autonomi; (3) violazione di norme in tema di accertamento e prova per non avere la CTR considerato i costi, neppure forfettariamente mediante coefficiente di ricarica; (4) violazione degli artt. 51 d.P.R. 633/1972 e 32 d.P.R. 600/1973, oltre che dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame specifico della documentazione che giustificava i singoli movimenti bancari; (5) omessa motivazione sulle prove offerte e richiesta sostanziale di rivalutazione dei movimenti bancari; (6) violazione dell'art. 5 d.lgs. 472/1997 in tema di sanzioni, deducendo assenza di colpevolezza/dolo e di un beneficio economico; (7) violazione dell'art. 2697 c.c. e del d.lgs. 74/2000 per non avere considerato una sentenza penale assolutoria che avrebbe accertato ricavi inferiori; (8) violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 per la ritenuta debenza dell'IRAP in assenza, secondo il ricorrente, di autonoma organizzazione, dipendenti e rilevanti cespiti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondata la maggior parte dei motivi: il primo per carenza di interesse, poiché la CTR aveva comunque esaminato la documentazione prodotta; il secondo perché le dichiarazioni di terzi, specie se provenienti da soggetti legati da vincoli di parentela, hanno valore solo indiziario e non sono idonee a vincere la presunzione derivante dagli accertamenti bancari; ha inoltre precisato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014 non esclude, nel caso di imprenditore individuale che svolge intermediazione immobiliare, l'applicazione della presunzione sui movimenti bancari. Il terzo motivo è stato respinto perché la rideterminazione forfettaria dei costi è estranea all'accertamento bancario, nel quale opera una presunzione legale sui movimenti da superare con prova contraria specifica. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per il regime della doppia conforme, applicabile al giudizio. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato sia perché le sanzioni seguono la legittimità dell'accertamento, sia perché l'art. 5 d.lgs. 472/1997 presume la colpa, salvo prova contraria del contribuente. Il settimo motivo è stato respinto perché la sentenza penale non vincola il giudizio tributario, nel quale sono ammesse presunzioni semplici e vige un diverso regime probatorio. L'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la questione IRAP non risultava trattata nei gradi di merito. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma 4; comma 1, n. 2, secondo periodo

    Gli accertamenti bancari fondano una presunzione legale a favore dell'erario, che impone al contribuente un onere di prova contraria analitico e specifico; la preclusione probatoria non è stata applicata se i documenti del contribuente sono stati comunque esaminati.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In materia IVA opera la medesima presunzione sui movimenti bancari, superabile solo con prova contraria specifica.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario vigono limiti specifici ai mezzi di prova, ma possono entrare anche presunzioni semplici; la sentenza penale non ha automatica efficacia vincolante.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente ha l'onere di provare in modo puntuale la provenienza non imponibile dei movimenti bancari e le circostanze giustificative addotte.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile o infondato.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente sul tema della ricostruzione del reddito e dei costi, ma ritenuto non decisivo nel caso di accertamento bancario.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso l'applicazione del criterio di ricostruzione forfettaria dei costi proprio della rettifica induttiva.

  • art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente senza esito decisivo.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente senza specifica incidenza sulla decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per valutare i motivi di ricorso; la nuova formulazione del n. 5 e la regola della doppia conforme hanno portato all'inammissibilità di alcune censure.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme impedisce la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado concordano sui medesimi fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nelle censure sulla valutazione delle prove, ma senza portare a cassazione.

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    In materia di sanzioni tributarie non serve la prova del dolo; è sufficiente la coscienza e volontà della violazione, con presunzione di colpa salvo prova contraria del contribuente.

  • art. 2 l. 7 agosto 2003, n. 80

    Richiamo ritenuto inconferente perché la disposizione delegante non ha trovato attuazione nel caso esaminato.

  • art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La sentenza penale relativa a tale reato non vincola il giudizio tributario sui maggiori ricavi.

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato sul presupposto IRAP; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata deduzione nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati su indagini bancarie, i versamenti e i prelevamenti rilevati sui conti del contribuente operano come presunzione legale di maggior reddito o ricavi, che deve essere vinta con prova contraria analitica, specifica e riferita ai singoli movimenti.
  • Dichiarazioni rese da terzi, specie se provenienti da persone legate al contribuente da vincoli familiari o comunque interessate, hanno valore meramente indiziario e non sono di per sé sufficienti a superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie.
  • Nel giudizio tributario la sentenza penale, anche se irrevocabile e relativa ai medesimi fatti, non produce automatica efficacia di giudicato; il giudice tributario valuta autonomamente la vicenda secondo le regole probatorie proprie del processo fiscale.
  • L'invocazione di costi o di rideterminazioni forfettarie tipiche della rettifica induttiva non è decisiva quando l'accertamento si fonda su presunzioni bancarie, perché in tal caso il fulcro della controversia è la prova della non imponibilità dei singoli movimenti.
  • Le censure di legittimità che chiedono una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili, poiché la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione delle prove, salvo vizi specifici e nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
  • In materia di sanzioni tributarie, la responsabilità non richiede la prova del dolo: è sufficiente la coscienza e volontà della violazione, operando una presunzione di colpa che il contribuente può vincere solo dimostrando l'assenza di colpevolezza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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