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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16421/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi e somme aggiuntive riferiti agli anni 1980-1982, notificato nel 2014. Il destinatario ha proposto opposizione, poi rigettata nei gradi di merito anche per ritenuta validità della notifica e per decadenza dall'opposizione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione della disciplina sulla definizione agevolata dei carichi di importo residuo inferiore a 1.000 euro, sostenendo l'applicabilità automatica dell'annullamento; 2) vizi sulla notifica dell'avviso di addebito e sulla prova della notificazione, con richiamo alle norme sulla notificazione degli atti e ai profili di falso/efficacia probatoria degli atti; 3) violazione delle norme sulla prescrizione dei contributi, assumendo la mancata maturazione del termine prescrizionale. L'INPS ha resistito con controricorso; l'agente della riscossione non ha svolto difese. La Corte di cassazione ha ritenuto che il carico rientrasse nella disciplina sopravvenuta della legge di bilancio 2023, che ha previsto l'annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015, con conseguente estinzione ex lege della pretesa contributiva e cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che il credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito, pari a euro 586,78, rientrava nella disciplina dell'annullamento automatico prevista dalla legge di bilancio 2023. Ha quindi considerato assorbiti tutti i motivi di ricorso. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente e la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 119/2018

    Il ricorrente lo invocava per la rottamazione automatica dei carichi sotto soglia, ma la Corte precisa che la disciplina pertinente è quella dell'annullamento automatico dei debiti residui di importo fino a 1.000 euro e che, in ogni caso, il carico in questione era fuori dal relativo perimetro temporale.

  • art. 4 d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018

    I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro [...] risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 [...] sono automaticamente annullati

    La norma opera solo per i carichi affidati nel periodo indicato; non si applica ai carichi affidati oltre il 31 dicembre 2010. La Corte richiama inoltre che l'annullamento è automatico e determina estinzione del processo per cessata materia del contendere.

  • art. 1, commi 222 e 226, l. n. 197/2022

    La legge di bilancio 2023 ha esteso l'annullamento automatico ai debiti fino a 1.000 euro risultanti da carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, con alcune eccezioni non ricorrenti nel caso concreto; perciò la pretesa contributiva deve considerarsi estinta ex lege alla data del 30 aprile 2023.

  • art. 4, comma 3, l. n. 890/1982

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo quale norma sulla notificazione; la decisione però non esamina il merito del vizio di notifica perché la definizione legale della controversia assorbe ogni ulteriore questione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Invocato nel secondo motivo in tema di notificazione; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la prova della notificazione; la questione è assorbita.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato per la fede privilegiata dell'atto pubblico; la Corte non ne affronta la portata per effetto dell'assorbimento.

  • art. 2714 c.c.

    Citato dal ricorrente nel contesto delle contestazioni sulla prova documentale; non esaminato nel merito.

  • art. 2717 c.c.

    Citato dal ricorrente nel contesto delle contestazioni sulla prova documentale; non esaminato nel merito.

  • art. 2718 c.c.

    Citato dal ricorrente nel contesto delle contestazioni sulla prova documentale; non esaminato nel merito.

  • art. 2719 c.c.

    Citato dal ricorrente nel contesto delle contestazioni sulla prova documentale; non esaminato nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di impugnazione per i motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il parametro di impugnazione per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo in tema di notifica.

  • art. 17 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel terzo motivo sulla prescrizione dei crediti contributivi; la questione non viene esaminata perché assorbita.

  • art. 3, comma 9, l. n. 335/1995

    Richiamato nel terzo motivo quale base normativa del termine prescrizionale dei contributi; la Corte non decide sul punto per sopravvenuta estinzione del credito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale adottato per la decisione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta di annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro opera ipso iure quando ricorrono i presupposti oggettivi e temporali stabiliti dalla legge, con conseguente estinzione della pretesa e cessazione della materia del contendere.
  • Ai fini dell'annullamento automatico rileva il singolo carico risultante dalla cartella o dall'avviso di addebito, considerato nel suo importo complessivo; l'eventuale esistenza di altri debiti o di altre cartelle non impedisce l'operatività della norma sul carico che rientra nella soglia.
  • Quando la controversia è definita per effetto di una causa estintiva sopravvenuta prevista dalla legge, l'esame delle ulteriori censure di ricorso diventa superfluo e i motivi restano assorbiti.
  • L'annullamento automatico dei carichi costituisce un effetto legale immediato che non richiede un previo provvedimento di sgravio, il quale ha natura meramente dichiarativa e tecnica.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiTributiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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