Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16466/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui l’ente previdenziale aveva richiesto contributi per complessivi Euro 210.987,00, contestando alla società: l’asserita mancata applicazione del contratto collettivo "Igiene Ambientale – Nettezza Urbana", l’erroneo trattamento contributivo dell’indennità denominata "trasferta Italia" e l’omessa retribuzione di ore straordinarie. Nei gradi di merito, il Tribunale aveva accolto parzialmente il ricorso della società: aveva ritenuto infondate le pretese contributive relative al contratto collettivo e agli straordinari, ma aveva riconosciuto il credito contributivo dell’ente sulle somme corrisposte come indennità di trasferta, qualificando gli autisti come trasfertisti. La Corte d’appello ha poi respinto l’appello principale dell’ente sul contratto collettivo e, in accoglimento dell’appello incidentale della società, ha escluso il credito contributivo sulle somme pagate a titolo di trasferta Italia, ritenendo non provata la debenza dei contributi. L’ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 12 L. n. 153/1969, dell’art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986, come interpretato autenticamente, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta accertato che gli autisti non erano trasfertisti ma soggetti alla disciplina del comma 5, spettasse al datore di lavoro provare i presupposti dell’esenzione contributiva; con il secondo ha dedotto analoga violazione di legge quanto agli operai, assumendo che, provate dall’ente le somme erogate non assoggettate a contribuzione, dovesse essere la società a dimostrare giorni, luoghi e causa giustificativa dell’esenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d’appello e rinviato la causa alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie nell’ambito dell’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 e ha affermato che la Corte territoriale ha erroneamente addossato all’ente previdenziale l’onere di provare l’assenza dei presupposti dell’esenzione. In realtà, una volta che l’ente dimostri l’ammontare delle somme erogate ai lavoratori, spetta al datore di lavoro provare i requisiti che legittimano l’esenzione o la riduzione dell’obbligo contributivo, nonché l’effettiva riconducibilità delle somme a trasferte e il rispetto dei limiti di legge. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda applicando tali principi.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato in cassazione.

  • art. 12 L. 30 aprile 1969, n. 153

    Richiamato quale base normativa della disciplina contributiva applicabile, come sostituito dal d.lgs. n. 314/1997.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314

    Citato come norma di sostituzione dell’art. 12 L. n. 153/1969 in materia di imponibile contributivo.

  • art. 51, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Disciplina le indennità di trasferta e i rimborsi fuori del territorio comunale, prevedendo limiti e condizioni di esenzione/concorso al reddito; la Corte ne ribadisce l’applicabilità quando non ricorrano i requisiti del comma 6.

  • art. 51, comma 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Si applica ai lavoratori tenuti contrattualmente ad attività in luoghi sempre variabili e diversi, con corresponsione di indennità fissa; la Corte richiama la necessità della compresenza delle condizioni tipizzate.

  • art. 7-quinquies, commi 1 e 2, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    Norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che precisa i requisiti del regime di cui all’art. 51, comma 6, TUIR e il criterio residuale del comma 5.

  • L. 1° dicembre 2016, n. 225

    Legge di conversione che ha inserito la norma interpretativa autentica nell’art. 7-quinquies d.l. n. 193/2016.

  • art. 51, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno..."

    La Corte lo assume come disciplina applicabile in via residuale alle trasferte fuori del territorio comunale in assenza dei presupposti del comma 6, con esenzione solo entro limiti e condizioni specifiche.

  • art. 2697 c.c.

    Regola il riparto dell’onere della prova: l’ente deve provare le somme erogate, mentre il datore di lavoro deve provare i presupposti dell’esenzione contributiva.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato in relazione alla compatibilità della norma di interpretazione autentica con i principi costituzionali e sovranazionali.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro del giusto processo e della tutela del legittimo affidamento nella lettura della norma interpretativa autentica.

  • art. 385 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • In materia di contributi dovuti sulle indennità di trasferta, l’ente previdenziale assolve il proprio onere provando l’esistenza e l’ammontare delle somme erogate in dipendenza del rapporto di lavoro; spetta invece al datore di lavoro dimostrare i fatti costitutivi dell’esenzione o della riduzione dell’obbligo contributivo.
  • Quando si invoca il regime agevolato previsto per trasferte o missioni, il soggetto che pretende il beneficio deve provare la ricorrenza di tutti i requisiti legali richiesti e il rispetto dei limiti di esenzione stabiliti dalla legge.
  • La qualificazione del lavoratore come trasfertista richiede la contestuale presenza delle condizioni tipizzate dalla normativa di interpretazione autentica; in difetto, opera la disciplina residuale delle trasferte fuori dal territorio comunale.
  • Il giudice di merito non può addossare all’ente previdenziale la prova negativa dell’insussistenza dei presupposti dell’esenzione, perché l’esenzione costituisce eccezione rispetto alla regola generale dell’obbligo contributivo.
  • La norma di interpretazione autentica in tema di trasfertisti ha efficacia retroattiva e si applica anche ai rapporti e alle fattispecie già perfezionati prima della sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieMutuo
RamiBancario e finanziario
SottomaterieEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.