Cassazione Civile, Ordinanza n. 16428/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (previdenza)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione proposta da una società contro il pignoramento mobiliare notificatole per il recupero di somme pretese dall’ente previdenziale mediante diversi avvisi di addebito riferiti a contributi dovuti per l’anno 2014. La società aveva dedotto, in sostanza, la nullità della notifica degli atti presupposti e la conseguente decadenza dell’azione esecutiva. Il Tribunale ha ritenuto rituale la notificazione degli avvisi di addebito e ha respinto l’opposizione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che non fosse comprensibile il percorso logico seguito dal giudice e quale documentazione avesse esaminato; con il secondo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato le copie analogiche delle relate di notifica prodotte dall’INPS, dalle quali sarebbe emersa l’insussistenza delle notifiche o comunque la loro invalidità, specie perché eseguite via PEC con ricevute di avvenuta consegna ritenute inidonee.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione, pur sintetica, esprimeva chiaramente la conclusione del giudice di merito circa l’esistenza di notifiche valide degli avvisi di addebito, e inammissibile il secondo motivo, perché formalmente prospettato come omesso esame di fatto decisivo ma in realtà diretto a contestare la valutazione e qualificazione giuridica della regolarità delle notificazioni, senza indicare uno specifico fatto storico decisivo non esaminato. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell’intimata non costituita e dell’INPS che aveva solo rilasciato procura. È stato inoltre disposto l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Norme richiamate
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999
indica il rimedio utilizzato per impugnare il pignoramento mobiliare eseguito per la riscossione di contributi previdenziali tramite avvisi di addebito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sua violazione è stata invocata per denunciare la motivazione apparente della sentenza di merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro della sufficienza/esplicitazione della motivazione della decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
viene interpretato nel senso, consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, dell’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non come mezzo per rivalutare il merito o le prove.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012
richiamato per la riformulazione del motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L. n. 134 del 2012
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012 che ha inciso sul vizio denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva del deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione; non è sufficiente che sia sintetica o non condivisibile dalla parte soccombente.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la valutazione delle prove né di sollecitare una nuova ricostruzione del merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto o della violazione di legge, miri in realtà a contestare la qualificazione giuridica della regolarità di una notificazione o la lettura degli atti compiuta dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito individua chiaramente la documentazione posta a base della decisione e la questione controversa riguarda solo l’efficacia delle notifiche, la censura per motivazione apparente non può essere accolta se il percorso argomentativo è comunque intelligibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16421/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16423/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16453/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16456/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16457/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16466/2023 del 09/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →