Cassazione Civile, Ordinanza n. 16457/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di numerosi ex dipendenti del gruppo ENEL, e di alcuni loro eredi, di continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla contrattazione collettiva vigente durante il rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di accertamento di tale diritto, ritenendo legittima la disdetta dell'agevolazione effettuata da ENEL nel 2015 e negando che il beneficio avesse natura retributiva o integrasse un diritto quesito. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno articolato sei motivi: 1) violazione delle norme sulla nozione di retribuzione e sulla base imponibile contributiva/fiscale, sostenendo che l'agevolazione tariffaria dovesse essere qualificata come componente retributiva in quanto attribuita in dipendenza del rapporto di lavoro; 2) violazione delle norme fiscali per avere la sentenza attribuito rilievo, ai soli fini tributari, alla qualificazione del beneficio come reddito di lavoro; 3) violazione delle norme civilistiche e collettive per l'esclusione della natura di diritto quesito del beneficio; 4) violazione delle norme sul contratto collettivo e sui limiti del recesso per avere ritenuto legittima la disdetta del 12.10.2015; 5) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per il rigetto, per decadenza, dell'istanza di ammissione di documenti reiterata in appello; 6) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la statuizione sulle spese di primo grado. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il quinto motivo per difetto di trascrizione dei documenti e, comunque, infondato; ha respinto i primi quattro motivi perché l'agevolazione tariffaria, pur prevista dalla contrattazione collettiva e storicamente collegata al rapporto di lavoro, non aveva natura retributiva in senso civilistico, non era correlata alla qualità o quantità della prestazione lavorativa, non costituiva un diritto quesito ormai entrato nel patrimonio del lavoratore, ma una mera aspettativa suscettibile di essere incisa dalla successione dei contratti collettivi e dalla disdetta datoriale; ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo sulle spese, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva respinto la domanda degli ex dipendenti volta a ottenere il riconoscimento del diritto alle agevolazioni tariffarie sull'energia elettrica dopo la disdetta del 2015. In particolare, la Corte ha escluso che il beneficio avesse natura retributiva o che fosse configurabile come diritto quesito; ha inoltre ritenuto legittima la disdetta del beneficio da parte della società e inammissibili il motivo sui documenti non trascritti e quello sulle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con liquidazione in euro 15.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie, e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. n. 562/1996
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva del beneficio; la Corte non ne ricava un diverso esito, ritenendo infondata la tesi della retribuzione.
art. 12, comma 1, L. n. 153/1969
La Corte ribadisce che la norma, in materia contributiva, considera retribuzione quanto ricevuto in dipendenza del rapporto di lavoro, ma tale qualificazione ai fini previdenziali non impedisce la disdetta di un beneficio previsto dalla contrattazione collettiva.
art. 48, comma 3, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato per la rilevanza fiscale dell'agevolazione; la Corte afferma che la qualificazione come reddito di lavoro ai fini fiscali non incide sulla disciplina civilistica del rapporto di lavoro.
artt. 49 e 50 d.P.R. n. 917/1986
Richiamati per la tesi dei ricorrenti sulla natura reddituale del beneficio; la Corte ne esclude la decisività ai fini della configurazione del diritto nel rapporto di lavoro.
artt. 1175, 1372, 1373, 1375, 1965, 2113, 2077 c.c.
Richiamati per contestare la disdetta e sostenere la stabilità del beneficio; la Corte applica il principio per cui la contrattazione collettiva non si incorpora nel contratto individuale e può essere sostituita da nuova disciplina o disdetta, salvi i diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore.
art. 36 Cost.
La Corte afferma che il beneficio non è soggetto al canone di proporzionalità e sufficienza della retribuzione perché non ha natura retributiva.
art. 421 c.p.c.
Il potere officioso del giudice di ammettere mezzi di prova in appello non opera in presenza di decadenza e richiede comunque fatti allegati e emersi nel contraddittorio.
art. 437 c.p.c.
In rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e già oggetto di decadenza.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il motivo è dichiarato inammissibile perché i documenti asseritamente non ammessi non sono stati trascritti nel ricorso.
art. 92, comma 2 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulle spese è limitato al rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata di spese; la compensazione resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata senza sviluppare un'autonoma interpretazione normativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Un'agevolazione prevista dalla contrattazione collettiva a favore dei dipendenti non è automaticamente retributiva: occorre verificare se sia effettivamente correlata, in modo sinallagmatico, alla quantità o qualità della prestazione lavorativa; in mancanza di tale corrispettività, il beneficio resta una previsione collettiva estranea alla nozione civilistica di retribuzione.
- La qualificazione di un vantaggio economico come reddito di lavoro ai fini fiscali o come base imponibile ai fini contributivi non determina, di per sé, la sua natura retributiva nel rapporto di lavoro né impedisce la sua cessazione o disdetta sul piano civilistico.
- I diritti quesiti nel rapporto di lavoro si configurano solo per situazioni già entrate nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese o di fasi già esaurite; le mere aspettative al mantenimento nel tempo di una disciplina collettiva più favorevole non sono intangibili.
- La contrattazione collettiva non si incorpora stabilmente nel contratto individuale: in caso di successione di contratti collettivi, la disciplina precedente può essere sostituita da quella nuova, salvo che le parti collettive abbiano espressamente previsto una clausola di salvaguardia o di conservazione del trattamento.
- Il recesso o la disdetta di un beneficio collettivo a tempo indeterminato è in linea di principio ammissibile, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza, poiché non è consentito perpetuare indefinitamente un vincolo obbligatorio privo di termine.
- Nel rito del lavoro, la produzione in appello di documenti formatisi anteriormente al giudizio è preclusa se la parte è incorsa in decadenza e, comunque, il ricorso per cassazione che deduca il vizio deve rispettare l'onere di specifica trascrizione dei documenti rilevanti.
- Il controllo di legittimità sulle spese processuali è ristretto: la Corte censura solo la violazione del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese, mentre la compensazione totale o parziale per giusti motivi resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
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