Cassazione Civile, Ordinanza n. 16423/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi previdenziali dovuti alla Gestione commercianti per l'anno 2006. In primo grado l'opposizione era stata ritenuta tempestiva perché il giudice aveva valorizzato il mancato invio della seconda raccomandata informativa nella notificazione dell'avviso, ritenendo inoltre che la definizione della lite tributaria ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 avesse inciso sul requisito di definitività del credito contributivo. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione dell'INPS, ritenendo tardiva l'opposizione. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, commi 1, 4 e 14, conv. in L. n. 122 del 2010, e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, sostenendo che la notifica dell'avviso di addebito, effettuata a mezzo posta, richiedesse una raccomandata informativa di consegna al destinatario e non potesse ritenersi valida senza applicazione delle norme della L. n. 890 del 1982 e senza consegna secondo quelle regole.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato, in continuità con la giurisprudenza di legittimità richiamata, che l'avviso di addebito INPS può essere notificato, in alternativa alle modalità prioritarie previste dalla legge, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le regole ordinarie della spedizione postale. Per tale notificazione non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, che riguardano solo la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.; non è quindi necessaria la relata di notifica né l'annotazione specifica della persona che riceve il plico, essendo sufficiente che l'atto pervenga all'indirizzo del destinatario, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.L. n. 78 del 2010, art. 30, commi 1, 4 e 14
conv. con mod. da L. n. 122 del 2010
L'avviso di addebito INPS può essere notificato anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di applicare le formalità della L. n. 890 del 1982 quando la notificazione non avvenga tramite ufficiale giudiziario.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle proprie censure sulla validità e sulle modalità di notifica dell'atto impositivo.
Le sue disposizioni si applicano alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c., non alla notificazione dell'avviso di addebito eseguita direttamente tramite posta dall'INPS.
È il paradigma della notificazione tramite ufficiale giudiziario cui si ricollega l'applicazione della L. n. 890 del 1982.
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto; la presunzione è superabile solo dimostrando di essersi trovati, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per la declaratoria dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e la riserva del deposito dell'ordinanza.
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
conv. in legge n. 111 del 2011
Richiamato nella vicenda di merito come parametro della definizione della lite tributaria, ma non oggetto della soluzione di legittimità.
Massime di principio
- La notificazione dell'avviso di addebito INPS, quando non eseguita con le modalità prioritarie previste dalla legge, può avvenire validamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento secondo le ordinarie regole postali, senza necessità delle formalità previste per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario.
- Le disposizioni della L. n. 890 del 1982 si applicano alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. e non estendono automaticamente i propri adempimenti alle notifiche dirette eseguite dall'ente previdenziale per posta.
- Quando un atto è recapitato all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
- In sede di legittimità, la censura che pretenda l'applicazione di formalità ulteriori non previste dalla disciplina speciale della notificazione dell'avviso di addebito è infondata se contrasta con l'orientamento consolidato della Corte.
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