Cassazione Civile, Ordinanza n. 16456/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da due giudizi consecutivi: in un primo processo il lavoratore aveva ottenuto dal tribunale il riconoscimento del diritto a essere iscritto nelle liste di mobilità; in un secondo giudizio aveva poi chiesto la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'indennità di mobilità. Il tribunale e la corte d'appello avevano ritenuto che, essendo già stato accertato il diritto alla prestazione nella precedente sentenza, nel nuovo processo restasse da decidere solo sulla quantificazione del trattamento. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 12, L. n. 223/1991 e 73, comma 2, e 129, comma 5, R.D.L. n. 1827/1935, sostenendo che la domanda di indennità di mobilità fosse decaduta perché non proposta entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, termine che sarebbe decorso indipendentemente dall'azione giudiziale intrapresa per ottenere l'iscrizione nelle liste di mobilità. L'ente ha inoltre sostenuto che la decadenza fosse rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato il principio secondo cui la domanda di indennità di mobilità va proposta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro anche quando il lavoratore abbia dovuto prima ottenere una sentenza che accerti il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità; ha però rilevato che la sentenza impugnata aveva fondato la decisione sulla preclusione derivante dal giudicato formatosi nel precedente giudizio, che aveva già accertato la sussistenza del diritto alla prestazione. Il motivo di ricorso si limitava a dedurre la rilevabilità d'ufficio della decadenza, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sul limite del giudicato e sul fatto che il presente giudizio riguardava solo il quantum della prestazione. Per questo la Corte ha respinto implicitamente nel merito la censura processualmente, condannando l'ente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 12, L. n. 223/1991
La domanda di indennità di mobilità deve essere presentata entro il termine decadenziale di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 73, comma 2, R.D.L. n. 1827/1935
Richiamato dall'ente a sostegno della tesi sulla decadenza della domanda previdenziale.
art. 129, comma 5, R.D.L. n. 1827/1935
Richiamato dall'ente a sostegno della tesi sulla decadenza della domanda previdenziale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La domanda di indennità di mobilità è soggetta a un termine decadenziale di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, anche se il lavoratore abbia dovuto prima ottenere un accertamento giudiziale sul diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità.
- La decadenza in materia previdenziale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma il relativo accertamento resta precluso quando sulla sussistenza del diritto si sia formato un giudicato nel precedente processo.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur evocando una questione astrattamente rilevante, non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riprodurre la linea difensiva già svolta nei gradi di merito.
- Se il giudice di merito ha limitato il thema decidendum alla sola quantificazione della prestazione per effetto del giudicato esterno, non è consentito rimettere in discussione in cassazione i presupposti già accertati del diritto alla prestazione.
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