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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16453/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo INPS con cui veniva contestata alla società la violazione del minimale contributivo, in relazione a rapporti di lavoro indicati come part-time e full-time e a un lavoratore per il quale la società invocava anche sgravi contributivi. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'azione di accertamento negativo del credito contributivo, rilevando che non era in discussione la validità della stipula di contratti part-time, ma la divergenza tra l'orario pattuito e quello effettivamente registrato, e che l'eventuale condotta dell'INPS sul piano amministrativo non poteva elidere la mancanza dei requisiti di legge per l'agevolazione invocata. In cassazione la società ha articolato sette motivi: violazione dell'art. 1 d.l. 389/1989 per avere la Corte applicato il minimale contributivo ai contratti originari anziché a quelli successivi asseritamente novativi; violazione dell'art. 2700 c.c. per non aver considerato che il verbale ispettivo non è coperto da pubblica fede quanto al suo contenuto; violazione dell'art. 1322 c.c. e dell'art. 1 d.lgs. 61/2000, sostenendo che nei part-time la contribuzione va parametrata alle ore pattuite e non alle giornate; ulteriori censure, anche per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sulla mancata considerazione degli sgravi per un lavoratore e sul quantum delle sanzioni; infine, un motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per asserita mancanza di autonoma pronuncia della Corte d'appello sulla genericità della contestazione dei conteggi. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, mancanza di trascrizione adeguata dei contratti e mancato confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; ha invece ritenuto infondato il settimo motivo, perché la Corte territoriale aveva effettivamente condiviso e fatto proprie, con motivazione logica e intellegibile, le ragioni del primo giudice sulla genericità delle contestazioni ai conteggi. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con condanna della società alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'azione di accertamento negativo del credito contributivo dell'INPS, ritenendo corretta l'applicazione del minimale contributivo sulla base della retribuzione dovuta e dell'orario normale di lavoro, e non di quanto di fatto corrisposto o di una lettura alternativa dei contratti part-time. Sul piano processuale, la maggior parte dei motivi è stata dichiarata inammissibile per carenze di specificità, autosufficienza e confronto con la sentenza impugnata; l'ultimo motivo, relativo all'omessa pronuncia sulla contestazione dei conteggi, è stato ritenuto infondato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. n. 389 del 1989

    La contribuzione va calcolata secondo il minimale contributivo, prendendo a parametro la retribuzione dovuta per contratto e l'orario normale di lavoro, non la sola retribuzione di fatto corrisposta.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale ispettivo non è assistito da pubblica fede quanto alle valutazioni ricostruttive, ma nel caso concreto l'accertamento era comunque fondato su documenti aziendali non efficacemente smentiti.

  • art. 1322 c.c.

    La censura contrattuale è irrilevante se non si confronta con il decisum che ha ritenuto dirimente la discordanza tra prestazione pattuita ed eseguita ai fini del calcolo contributivo.

  • art. 1 d.lgs. n. 61 del 2000

    Nei rapporti part-time il tema decisivo era la corrispondenza tra orario pattuito e prestazione effettiva; la norma non poteva essere invocata per superare il minimale contributivo in mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza per omessa pronuncia è infondata quando la sentenza di merito abbia comunque esaminato la censura, facendo proprie le ragioni del primo giudice e rendendo una statuizione coerente con il motivo di appello.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La dedotta nullità per omessa pronuncia richiede una puntuale individuazione del vizio e degli atti processuali rilevanti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non ricorre quando la motivazione della sentenza di merito sia esistente, logica e intellegibile, anche se non condivisa dalla parte.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere la puntuale indicazione e trascrizione degli atti e documenti su cui si fonda; la mancata trascrizione adeguata comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nel termine di legge.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.

  • L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9

    L'eventuale condotta dell'INPS poteva al più incidere sul piano sanzionatorio, ma non legittimava la riduzione contributiva in assenza dei requisiti normativi della fattispecie agevolativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, i motivi che denunciano violazioni di legge devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica generica o meramente assertiva è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta l'onere di autosufficienza, omettendo la trascrizione o l'adeguata indicazione dei contratti, documenti o atti processuali su cui si fonda la censura.
  • In materia di contribuzione previdenziale, il minimale contributivo impone di assumere come base di calcolo la retribuzione dovuta e l'orario normale di lavoro, non la sola retribuzione effettivamente corrisposta o una diversa lettura postuma dei rapporti di lavoro.
  • Nei rapporti part-time, il calcolo contributivo non può prescindere dalla verifica della corrispondenza tra orario pattuito e prestazione eseguita; se tale corrispondenza manca, la contribuzione va parametrata secondo i criteri legali applicabili al lavoro dovuto.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice di appello ha comunque esaminato il motivo, condividendo la motivazione del primo giudice e rendendo una statuizione logicamente coerente con le doglianze dedotte.
  • Il verbale ispettivo non è necessariamente coperto da fede privilegiata quanto alle risultanze valutative, ma può fondare la pretesa contributiva quando si appoggi a documenti aziendali non efficacemente contestati.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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