Cassazione Civile, Ordinanza n. 22222/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 emesso da un comune su tre fabbricati e un’area fabbricabile. Il fallimento della società proprietaria contestava l’infedele dichiarazione e l’omesso pagamento del tributo, sostenendo: (i) il diritto alla riduzione del 50% della base imponibile per inagibilità/inabitabilità dei fabbricati; (ii) l’erronea qualificazione dei lavori disposti dall’ente come mera manutenzione, anziché come interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia; (iii) l’omessa pronuncia sulla censura relativa alla perizia di parte prodotta in giudizio; (iv) l’illegittima valorizzazione automatica dei coefficienti comunali per la stima dell’area edificabile, ritenuti solo presuntivi e non vincolanti. La sentenza di merito aveva respinto il ricorso ritenendo i fabbricati non inagibili, i lavori meramente manutentivi, la perizia inattendibile e la stima comunale correttamente formata per zone omogenee.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza regionale non fosse apparente, perché idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione; ha escluso l’errore di sussunzione sulla riduzione IMU, qualificando i lavori come interventi manutentivi finalizzati alla sicurezza igienico-sanitaria e non come opere strutturali di restauro/risanamento conservativo; ha escluso l’omessa pronuncia sulla perizia di parte, poiché il giudice d’appello l’aveva espressamente ritenuta inutilizzabile per inattendibilità; ha infine ritenuto infondato il motivo sulla base imponibile dell’area edificabile, osservando che i valori comunali hanno natura di fonte presuntiva superabile con prova contraria, qui mancante per l’inattendibilità della perizia. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è il parametro utilizzato per censurare nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la sentenza è nulla se la motivazione non raggiunge il minimo costituzionale
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione
art. 111 Cost.
richiamato per il requisito del minimo costituzionale della motivazione
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
consente la riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili e non utilizzati
art. 6 regolamento comunale IMU
richiamato per la disciplina locale della riduzione della base imponibile e dei criteri di qualificazione degli immobili
art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
utilizzato per distinguere gli interventi edilizi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
l’omessa pronuncia si configura solo se il giudice non esamina affatto una domanda o un motivo
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sull’omessa pronuncia e sulla consulenza/perizia di parte nel processo tributario
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
legittima la determinazione per zone omogenee del valore venale delle aree fabbricabili ai fini IMU/ICI
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
attribuisce al comune il potere di determinare periodicamente i valori di riferimento delle aree fabbricabili
art. 3, comma 2, regolamento comunale IMU
richiamato come base dei coefficienti/parametri comunali di stima
la prova contraria all’accertamento comunale incombe sul contribuente che contesta il valore
i valori comunali hanno valore presuntivo e possono essere superati da prova contraria
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
non viene in rilievo una disapplicazione di atto illegittimo, ma una questione di fatto sulla congruità della stima
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta il mero difetto di ampiezza o di sufficienza argomentativa.
- Ai fini della riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili, rilevano situazioni di degrado fisico sopravvenuto o di obsolescenza non superabili con semplici interventi di manutenzione; lavori meramente manutentivi, finalizzati a sicurezza e igiene, non integrano di per sé il presupposto della riduzione.
- Gli interventi edilizi devono essere qualificati in base alla loro funzione oggettiva: la manutenzione mira a mantenere l’efficienza del bene, mentre il restauro e il risanamento conservativo presuppongono un insieme sistematico di opere idonee a conservare l’organismo edilizio e la sua funzionalità.
- L’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice trascura del tutto la questione devoluta; non sussiste quando la questione sia stata esaminata e decisa, anche sinteticamente.
- I valori di riferimento comunali per le aree fabbricabili hanno natura di presunzione semplice e non di criterio vincolante assoluto; il contribuente può superli con prova contraria concreta sulla specifica area.
- Quando il contribuente contesta la stima comunale dell’area edificabile, l’onere di fornire elementi idonei a dimostrare l’inadeguatezza del valore presunto grava sulla parte che ne invoca il superamento.
- Se la prova contraria è ritenuta inattendibile o insufficiente, il giudice può confermare l’accertamento fondato sui parametri comunali senza incorrere in violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22142/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22143/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22147/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22149/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22151/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22154/2024 del 06/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →