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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22829/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, qualificato come accertamento integrativo, emesso sulla base di un PVC della Guardia di Finanza del 17.12.2013 e preceduto da un primo PVC del 24.09.2009 e da un primo avviso di accertamento sul medesimo periodo, al quale la contribuente aveva prestato acquiescenza. Dopo un precedente giudizio di legittimità, la causa era stata rinviata al giudice di merito per verificare i presupposti del raddoppio dei termini di accertamento. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sull'art. 384 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 384 c.p.c. per non avere il giudice di rinvio applicato correttamente il principio di diritto già enunciato in tema di raddoppio dei termini, sostenendo che già dal primo PVC e dalle ulteriori indagini bancarie sussistevano seri indizi di reato e obbligo di denuncia penale, con conseguente tempestività dell'avviso notificato; (3) violazione delle norme sull'accertamento integrativo e sui termini raddoppiati, deducendo che il giudice di rinvio aveva erroneamente limitato l'analisi al solo secondo avviso senza considerare la complessiva attività di controllo sul medesimo anno d'imposta. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo. Ha affermato che il giudice di rinvio aveva travisato il principio di diritto fissato nel precedente giudizio di legittimità, avendo limitato la verifica al solo atto impugnato anziché considerare l'intera sequenza di controlli e accertamenti sul medesimo anno d'imposta. La Corte ha quindi ribadito che, una volta operante il raddoppio dei termini per il primo accertamento, il termine raddoppiato si applica anche agli eventuali accertamenti integrativi relativi allo stesso periodo, senza che occorrano autonomi profili di responsabilità penale. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Nel testo vigente ratione temporis, consente il raddoppio dei termini di accertamento in presenza dei presupposti penal-tributari e tale termine raddoppiato si applica anche agli accertamenti integrativi sul medesimo anno d'imposta.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in parallelo all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 per affermare che il termine raddoppiato opera anche per gli eventuali ulteriori avvisi integrativi relativi alla stessa annualità.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la sentenza è cassata quando se ne discosti o ne travisi la portata.

  • art. 331 c.p.p.

    Rileva come parametro per verificare se, in relazione ai fatti posti a base dell'accertamento, sorgesse l'obbligo di denuncia penale.

  • art. 43, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi entro il termine applicabile, ordinario o raddoppiato.

  • art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina in modo analogo gli accertamenti integrativi nel settore IVA, richiamata per affermare la portata del termine raddoppiato.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 3

    È la fattispecie di reato evocata come possibile presupposto dell'obbligo di denuncia e quindi del raddoppio dei termini, in base all'astratta configurabilità del reato.

  • artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati nel primo motivo per contestare la motivazione della sentenza tributaria, in relazione ai requisiti del provvedimento giurisdizionale.

  • artt. 132 e 384, comma 2, c.p.c.

    Richiamati nel primo motivo e nel ragionamento della Corte per valutare la sufficienza della motivazione e il vincolo derivante dal principio di diritto fissato in sede di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del minimo contenuto motivazionale della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • L. n. 208/2015, art. 1, comma 132

    Richiamata nel precedente quadro giurisprudenziale riportato dalla Corte per precisare che le modifiche al regime del raddoppio dei termini non incidono sui periodi d'imposta anteriori secondo il regime transitorio applicabile.

  • d.lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 3

    Richiamato per individuare il regime transitorio delle fattispecie non soggette alla nuova disciplina del raddoppio dei termini.

Massime di principio

  • In tema di raddoppio dei termini di accertamento tributario, ciò che rileva è l'astratta configurabilità di un reato e la conseguente insorgenza dell'obbligo di denuncia penale, non l'effettiva instaurazione o l'esito del procedimento penale.
  • Nel regime anteriore alle modifiche del 2015, la presenza di seri indizi di reato è sufficiente a far operare il raddoppio dei termini, anche se la denuncia non sia stata presentata, sia stata presentata tardivamente o il procedimento sia stato archiviato.
  • Una volta che il raddoppio dei termini si sia validamente determinato per un primo accertamento relativo a un determinato anno d'imposta, esso si estende anche agli accertamenti integrativi o modificativi concernenti la stessa annualità, fino alla scadenza del termine raddoppiato.
  • Il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione secondo la sua effettiva portata, senza restringere indebitamente il perimetro della verifica all'atto impugnato se la decisione di legittimità richiede invece una valutazione dell'intera sequenza accertativa.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; se invece la decisione rende percepibile la ratio, la motivazione supera il minimo costituzionale anche se sintetica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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