Cassazione Civile, Ordinanza n. 34899/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale su una società immobiliare poi cancellata dal Registro delle imprese, l'Ufficio emise avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni 2007-2009. Gli atti furono notificati alla società estinta e, separatamente, all'ex socio unico e all'ex amministratore, rispettivamente ai sensi dell'art. 36, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 602/1973, per responsabilità nei limiti e nei presupposti previsti dalla norma. In primo grado la CTP riunì otto ricorsi e decise in parte in rito e in parte nel merito; in appello la CTR accolse le impugnazioni dei contribuenti e rigettò l'appello incidentale dell'Ufficio. L'Agenzia ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del giudicato interno e degli artt. 53 d.lgs. 546/1992, 112 e 324 c.p.c., perché la CTR avrebbe riesaminato capi della sentenza di primo grado non impugnati; 2) violazione delle norme sull'accertamento tributario e dell'art. 2495 c.c., per avere la CTR ritenuto precluso l'accertamento verso la società cancellata; 3) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, per avere la CTR introdotto requisiti non previsti dalla norma; 4) errata esclusione della responsabilità dell'ex socio per mancanza di bilancio finale di liquidazione, nonostante la prova possa essere data anche presuntivamente e senza necessità di distribuzione formalizzata; 5) errata esclusione della responsabilità dell'ex amministratore, confondendo il titolo di responsabilità e richiedendo la prova della riscossione/assegnazione dell'attivo invece dell'occultamento di attività sociali o operazioni di liquidazione.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso nei motivi primo, terzo, quarto e quinto; dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza della CTR Toscana e rinvia alla medesima Commissione, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma, in sintesi, che: sul contenzioso relativo agli accertamenti della società estinta si era formato giudicato interno, perché l'appello dei contribuenti riguardava solo i capi relativi alla responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973; la responsabilità ex art. 36 ha natura di obbligazione civile propria ex lege e presupposti autonomi; la prova della distribuzione ai soci può essere data anche presuntivamente, senza che sia indispensabile un bilancio finale di liquidazione; per l'ex amministratore è sufficiente l'occultamento di attività sociali o la commissione di operazioni di liquidazione nel periodo rilevante, non essendo richiesta la prova della riscossione personale delle somme.
Norme richiamate
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sui capi non specificamente impugnati in appello
invocato in relazione al vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia derivante dal superamento dei limiti devolutivi dell'appello
richiamato per la stabilità del giudicato formatosi sui capi non impugnati
richiamato nel motivo relativo alla possibilità di accertamento dopo la cancellazione della società
richiamato nel motivo relativo alla possibilità di accertamento IVA dopo la cancellazione della società
la Corte esclude che la cancellazione della società precluda, di per sé, l'accertamento dei debiti fiscali e la responsabilità dei successori nei limiti di legge
terzo comma; quarto comma
disciplina una responsabilità ex lege, sussidiaria e autonoma rispetto al debito fiscale della società estinta; per i soci rileva la ricezione di beni o denaro negli ultimi periodi d'imposta e la prova può essere anche presuntiva; per gli amministratori rilevano operazioni di liquidazione o occultamento di attività sociali, non la mera riscossione personale dell'attivo
la prova dei presupposti della responsabilità dell'ex socio può essere fornita per presunzioni
ammessa la prova presuntiva della distribuzione di utili extracontabili al socio unico
richiamato, insieme all'art. 1218 c.c., per qualificare la responsabilità ex art. 36 come obbligazione civile propria ex lege
richiamato, insieme all'art. 1176 c.c., per qualificare la responsabilità ex art. 36 come obbligazione civile propria ex lege
art. 29, comma 1, lett. b), d.l. n. 78/2010
richiamato per qualificare gli avvisi notificati agli ex responsabili come aventi natura impoesattiva una volta decorso il termine di impugnazione
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 78/2010, nel contesto della natura impoesattiva dell'atto
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo dell'Ufficio in relazione alla censura sulla lettura data dalla CTR delle norme fiscali
art. 53 Cost.
richiamato nel motivo dell'Ufficio in relazione alla censura sulla lettura data dalla CTR delle norme fiscali
Massime di principio
- Nel giudizio di appello tributario, i capi autonomi della sentenza di primo grado non specificamente devoluti restano coperti da giudicato interno, anche se la motivazione del primo giudice sia ambigua o incoerente, quando il dispositivo sia favorevole alla parte che non ha impugnato quei capi.
- La cancellazione della società dal Registro delle imprese non impedisce, di per sé, l'accertamento dei debiti tributari riferiti a periodi d'imposta precedenti, né esclude l'operatività delle norme che prevedono la responsabilità di soci e amministratori per i debiti fiscali della società estinta.
- La responsabilità degli ex soci prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 non richiede necessariamente un bilancio finale di liquidazione regolarmente approvato: la percezione di somme o beni sociali può essere provata anche in via presuntiva, specie in presenza di società unipersonale e di utili extracontabili.
- La responsabilità degli ex amministratori ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 si fonda sull'avere compiuto operazioni di liquidazione o sull'avere occultato attività sociali nel periodo rilevante, e non sulla prova della percezione personale dell'attivo sociale.
- La responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 ha natura di obbligazione civile propria ex lege, autonoma e sussidiaria rispetto al debito fiscale della società, e la prova dei relativi presupposti può essere fornita con gli ordinari mezzi, incluse le presunzioni semplici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →