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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34899/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale su una società immobiliare poi cancellata dal Registro delle imprese, l'Ufficio emise avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni 2007-2009. Gli atti furono notificati alla società estinta e, separatamente, all'ex socio unico e all'ex amministratore, rispettivamente ai sensi dell'art. 36, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 602/1973, per responsabilità nei limiti e nei presupposti previsti dalla norma. In primo grado la CTP riunì otto ricorsi e decise in parte in rito e in parte nel merito; in appello la CTR accolse le impugnazioni dei contribuenti e rigettò l'appello incidentale dell'Ufficio. L'Agenzia ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del giudicato interno e degli artt. 53 d.lgs. 546/1992, 112 e 324 c.p.c., perché la CTR avrebbe riesaminato capi della sentenza di primo grado non impugnati; 2) violazione delle norme sull'accertamento tributario e dell'art. 2495 c.c., per avere la CTR ritenuto precluso l'accertamento verso la società cancellata; 3) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, per avere la CTR introdotto requisiti non previsti dalla norma; 4) errata esclusione della responsabilità dell'ex socio per mancanza di bilancio finale di liquidazione, nonostante la prova possa essere data anche presuntivamente e senza necessità di distribuzione formalizzata; 5) errata esclusione della responsabilità dell'ex amministratore, confondendo il titolo di responsabilità e richiedendo la prova della riscossione/assegnazione dell'attivo invece dell'occultamento di attività sociali o operazioni di liquidazione.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso nei motivi primo, terzo, quarto e quinto; dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza della CTR Toscana e rinvia alla medesima Commissione, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma, in sintesi, che: sul contenzioso relativo agli accertamenti della società estinta si era formato giudicato interno, perché l'appello dei contribuenti riguardava solo i capi relativi alla responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973; la responsabilità ex art. 36 ha natura di obbligazione civile propria ex lege e presupposti autonomi; la prova della distribuzione ai soci può essere data anche presuntivamente, senza che sia indispensabile un bilancio finale di liquidazione; per l'ex amministratore è sufficiente l'occultamento di attività sociali o la commissione di operazioni di liquidazione nel periodo rilevante, non essendo richiesta la prova della riscossione personale delle somme.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sui capi non specificamente impugnati in appello

  • art. 112 c.p.c.

    invocato in relazione al vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia derivante dal superamento dei limiti devolutivi dell'appello

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la stabilità del giudicato formatosi sui capi non impugnati

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel motivo relativo alla possibilità di accertamento dopo la cancellazione della società

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo relativo alla possibilità di accertamento IVA dopo la cancellazione della società

  • art. 2495 c.c.

    la Corte esclude che la cancellazione della società precluda, di per sé, l'accertamento dei debiti fiscali e la responsabilità dei successori nei limiti di legge

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    terzo comma; quarto comma

    disciplina una responsabilità ex lege, sussidiaria e autonoma rispetto al debito fiscale della società estinta; per i soci rileva la ricezione di beni o denaro negli ultimi periodi d'imposta e la prova può essere anche presuntiva; per gli amministratori rilevano operazioni di liquidazione o occultamento di attività sociali, non la mera riscossione personale dell'attivo

  • art. 2727 c.c.

    la prova dei presupposti della responsabilità dell'ex socio può essere fornita per presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    ammessa la prova presuntiva della distribuzione di utili extracontabili al socio unico

  • art. 1176 c.c.

    richiamato, insieme all'art. 1218 c.c., per qualificare la responsabilità ex art. 36 come obbligazione civile propria ex lege

  • art. 1218 c.c.

    richiamato, insieme all'art. 1176 c.c., per qualificare la responsabilità ex art. 36 come obbligazione civile propria ex lege

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.l. n. 78/2010

    richiamato per qualificare gli avvisi notificati agli ex responsabili come aventi natura impoesattiva una volta decorso il termine di impugnazione

  • L. n. 122/2010

    richiamata come legge di conversione del d.l. n. 78/2010, nel contesto della natura impoesattiva dell'atto

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel motivo dell'Ufficio in relazione alla censura sulla lettura data dalla CTR delle norme fiscali

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel motivo dell'Ufficio in relazione alla censura sulla lettura data dalla CTR delle norme fiscali

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello tributario, i capi autonomi della sentenza di primo grado non specificamente devoluti restano coperti da giudicato interno, anche se la motivazione del primo giudice sia ambigua o incoerente, quando il dispositivo sia favorevole alla parte che non ha impugnato quei capi.
  • La cancellazione della società dal Registro delle imprese non impedisce, di per sé, l'accertamento dei debiti tributari riferiti a periodi d'imposta precedenti, né esclude l'operatività delle norme che prevedono la responsabilità di soci e amministratori per i debiti fiscali della società estinta.
  • La responsabilità degli ex soci prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 non richiede necessariamente un bilancio finale di liquidazione regolarmente approvato: la percezione di somme o beni sociali può essere provata anche in via presuntiva, specie in presenza di società unipersonale e di utili extracontabili.
  • La responsabilità degli ex amministratori ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 si fonda sull'avere compiuto operazioni di liquidazione o sull'avere occultato attività sociali nel periodo rilevante, e non sulla prova della percezione personale dell'attivo sociale.
  • La responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 ha natura di obbligazione civile propria ex lege, autonoma e sussidiaria rispetto al debito fiscale della società, e la prova dei relativi presupposti può essere fornita con gli ordinari mezzi, incluse le presunzioni semplici.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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