Cassazione Civile, Ordinanza n. 07823/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito di una società per l’anno d’imposta 2008, recuperando a tassazione costi qualificati come spese di sponsorizzazione: euro 30.000,00 in favore di una associazione sportiva dilettantistica e euro 16.000,00 in favore di altra società, con conseguenti maggiori imposte IRES, IRAP e IVA e sanzioni. La C.T.R. aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo applicabile la disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, l. 289/2002 e, per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, una presunzione assoluta di inerenza; aveva inoltre escluso la rilevanza dell’antieconomicità della spesa e reputato provata la riferibilità degli assegni alle fatture. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 109 T.U.I.R., 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che i costi non fossero dimostrati con elementi certi e precisi, mancassero data certa e coerenza economica e che la prova contraria del contribuente fosse stata erroneamente ritenuta sufficiente; con il secondo denuncia omesso esame di fatti decisivi, tra cui l’antieconomicità delle operazioni, la supposta insufficienza descrittiva delle fatture e la deducibilità di costi sostenuti per un periodo successivo alla scadenza di un contratto di sponsorizzazione. La Corte ritiene che, per le sponsorizzazioni a favore di società sportive dilettantistiche, l’art. 90, comma 8, l. 289/2002 introduca una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità una volta provata la specifica attività promozionale del beneficiario; conseguentemente esclude che l’antieconomicità o la sproporzione con gli utili possano incidere sulla deducibilità. Inoltre considera non decisiva la doglianza sull’onere della prova, poiché la CTR aveva valorizzato elementi non contestati dall’Ufficio e la ricostruzione probatoria non può essere rivalutata in cassazione. Quanto alla seconda sponsorizzazione, la Corte conferma la deducibilità dei costi anche per il periodo successivo alla scadenza del termine contrattuale, valorizzando l’assenza di un obbligo di forma scritta e la non contestata erogazione delle somme e inerenza della spesa.
La decisione
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la deducibilità delle spese di sponsorizzazione, perché per quelle rese a favore di società sportive dilettantistiche l’art. 90, comma 8, l. 289/2002 opera come presunzione assoluta di inerenza e congruità, non superabile con rilievi di antieconomicità. Ha inoltre escluso la violazione delle regole sull’onere della prova e ha respinto la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., ritenendo che la CTR avesse esaminato le questioni rilevanti e che il ricorso miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La resistente è rimasta intimata ma è risultata comunque vittoriosa in sede di legittimità.
Norme richiamate
Per le sponsorizzazioni a favore di imprese sportive dilettantistiche, quando il corrispettivo sia destinato alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e il beneficiario svolga una specifica attività promozionale, opera una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità, che rende integralmente deducibili i relativi costi senza che rilevino antieconomicità o sproporzione con utile o fatturato.
La Corte richiama la disposizione, come modificata, per escludere che fosse ancora necessario che i contributi per sponsorizzazione fossero versati solo tramite conti correnti bancari o postali intestati all’associazione sportiva.
Richiamata come norma modificativa del regime dei pagamenti delle sponsorizzazioni sportive, con conseguente non necessità del vincolo di pagamento solo su conto intestato dell’associazione.
Le spese e gli oneri sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; l’Agenzia invoca la norma, ma la Corte ritiene che, nel caso delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, operi la disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, l. 289/2002.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla detrazione IVA, ma non ritenuto decisivo alla luce della disciplina speciale applicata dalla sentenza di merito.
La Corte esclude la violazione della regola sull’onere della prova, ritenendo che la CTR abbia correttamente considerato provata l’effettività della sponsorizzazione sulla base degli elementi non contestati e della documentazione prodotta.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte ritiene non violato il relativo regime probatorio.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici; la Corte ne esclude la violazione perché la CTR non ha fondato la decisione su inferenze illegittime, ma su elementi documentali e non contestati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge formalmente dedotto dall’Agenzia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo ritiene infondato perché la CTR ha affrontato le questioni rilevanti e il ricorso mira a una rivalutazione del merito.
Massime di principio
- In tema di sponsorizzazioni a favore di società sportive dilettantistiche, l’art. 90, comma 8, l. 289/2002 configura una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità: una volta provata la specifica attività promozionale del beneficiario, il costo è integralmente deducibile e non può essere contestato per antieconomicità o sproporzione rispetto ai risultati economici del contribuente.
- La disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive prevale sui criteri generali di deducibilità dei costi; pertanto, non è necessario applicare in via decisiva il paradigma degli elementi certi e precisi o della congruità economica tipici della disciplina ordinaria.
- Quando la documentazione prodotta e i fatti non contestati consentono di ritenere provata l’effettività della sponsorizzazione e dei pagamenti, la censura dell’Amministrazione che mira soltanto a una diversa lettura delle prove non è ammissibile in cassazione.
- L’assenza di forma scritta del contratto di sponsorizzazione non esclude, di per sé, la deducibilità dei costi se il rapporto e l’erogazione delle somme risultano comunque provati e la spesa è inerente.
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato i fatti rilevanti oggetto di discussione.
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