Cassazione Civile, Ordinanza n. 07737/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza culminata in PVC, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per IVA e imposte dirette nei confronti della società, ritenendo che essa avesse contabilizzato fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da fornitori fittizi o interposti, con conseguente indebito esercizio della detrazione IVA e omessa contabilizzazione di ricavi. La CTP accoglieva il ricorso della società e la CGT di secondo grado respingeva l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 633/72 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che il giudice d'appello avesse svalutato elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà dei fornitori e avesse escluso la consapevolezza della frode in capo alla contribuente; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla ripresa a tassazione di ricavi non contabilizzati, con riferimento alle annualità indicate nel ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto che la CGT avesse erroneamente trascurato di valutare il compendio indiziario offerto dall'Ufficio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di consapevolezza, anche presuntiva, del cessionario rispetto alla frode IVA. Ha invece ritenuto infondata la doglianza ex art. 112 c.p.c. perché la sentenza d'appello aveva espressamente escluso la ripresa per omessa contabilizzazione dei ricavi in relazione all'anno 2015, mentre il motivo di ricorso si riferiva ad annualità diverse. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro per denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
costituisce il parametro per denunciare nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra domanda e pronuncia; la censura è infondata se la sentenza si è effettivamente pronunciata sul punto rilevante e il motivo investe un diverso capo o diverse annualità.
artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 633/72
disciplinano, nel sistema IVA, i presupposti della detrazione e l'accertamento; in tema di operazioni soggettivamente inesistenti possono operare sulla base di elementi indiziari e presuntivi idonei a dimostrare fittizietà e consapevolezza della frode.
art. 2697 c.c.
regola il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode; poi grava sul contribuente la prova contraria della buona fede e della diligenza.
art. 2727 c.c.
legittima il ricorso alle presunzioni semplici, purché fondate su indizi oggettivi e specifici.
art. 2729 c.c.
consente la prova presuntiva delle operazioni soggettivamente inesistenti mediante indizi gravi, precisi e concordanti.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, non basta dimostrare la sola fittizietà del fornitore: occorre provare, anche per presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- La prova della consapevolezza del cessionario può essere raggiunta attraverso elementi oggettivi e specifici, quali la mancanza di struttura, personale o mezzi del fornitore, idonei a fondare una presunzione semplice; non è necessario dimostrare la partecipazione diretta del contribuente alla frode.
- Una volta assolto dall'Amministrazione l'onere di allegare e provare indizi qualificati di frode e di conoscibilità della stessa, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- Nella valutazione delle operazioni soggettivamente inesistenti non assumono rilievo decisivo, da soli, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, se il compendio indiziario complessivo depone per la fittizietà soggettiva dell'operazione.
- La censura per omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito si sia pronunciato sul punto controverso e il motivo di ricorso riguardi annualità o questioni diverse rispetto a quelle effettivamente decise.
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