Cassazione Civile, Ordinanza n. 07741/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2015 con cui l'Ufficio contestava alla società contribuente l'indebita deduzione, ai fini IRES e IRAP, e l'indebita detrazione IVA di costi sostenuti in forza di un contratto di sponsorizzazione con una scuderia automobilistica. Secondo l'Amministrazione, le spese non erano inerenti all'attività d'impresa, in quanto la società operava in ambito business to business, la sponsorizzazione sportiva sarebbe stata poco funzionale al mercato di riferimento, mancava prova di un incremento del fatturato e vi erano indici di scarsa autonomia economica della sponsorizzata e di coincidenza della compagine sociale. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima la qualificazione delle spese come pubblicitarie e la loro deducibilità/detraibilità. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 109, comma 5, TUIR, sostenendo che la CTR avrebbe applicato ai costi di sponsorizzazione la disciplina delle spese di pubblicità anziché quella, più restrittiva, delle spese di rappresentanza, e che la contribuente non avesse provato l'inerenza e l'economicità del costo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Ufficio, ribadendo che, per i costi di sponsorizzazione, l'inerenza va apprezzata in senso qualitativo, come riferibilità del costo all'attività d'impresa anche in via indiretta, potenziale o futura, e non richiede la prova di un concreto aumento del fatturato o di un vantaggio quantitativo. Ha inoltre confermato che le spese di sponsorizzazione possono essere qualificate come spese pubblicitarie e non necessariamente come spese di rappresentanza quando siano funzionali alla promozione del marchio o del prodotto. La valutazione della CTR circa la sussistenza di una correlazione tra l'uso del marchio e la potenziale utilità per l'impresa è stata considerata accertamento di fatto non rivisitabile in cassazione. La Corte ha anche richiamato l'orientamento della giurisprudenza unionale secondo cui, ai fini della detrazione IVA, non è necessario che la prestazione pubblicitaria determini un aumento del fatturato né che non sia ritenuta eccessiva rispetto a un valore di riferimento interno.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa una sua violazione, ritenendo corretta la valutazione della CTR sull'inerenza e sulla prova delle operazioni.
art. 115 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ne accoglie la dedotta violazione.
art. 109, comma 5, TUIR
richiamato dall'Ufficio per contestare la deducibilità dei costi; la Corte afferma che per le spese di sponsorizzazione l'inerenza va valutata in senso qualitativo e può sussistere anche in via indiretta o potenziale.
art. 108 TUIR
richiamato come disciplina delle spese di rappresentanza, distinta da quella delle spese pubblicitarie; la Corte ribadisce il criterio differenziale tra le due categorie.
art. 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
ai fini IVA, consente la detrazione dell'imposta assolta a monte per servizi pubblicitari se questi presentano un nesso diretto e immediato con operazioni imponibili a valle o con l'attività economica complessiva del soggetto passivo, senza necessità di prova dell'aumento di fatturato.
art. 2 direttiva 2006/112/CE
richiamato per delimitare le operazioni soggette a IVA ai fini della detrazione.
Massime di principio
- I costi di sponsorizzazione sono deducibili se inerenti all'attività d'impresa, e l'inerenza va valutata in senso qualitativo come riferibilità del costo all'attività economica, anche in via indiretta, potenziale o prospettica.
- L'inerenza non coincide con la congruità o con l'utilità economica immediata della spesa: la mancanza di un incremento certo del fatturato non esclude di per sé la deducibilità o la detraibilità.
- L'antieconomicità o l'incongruità della spesa possono costituire indici sintomatici del difetto di inerenza, ma non lo sostituiscono automaticamente; se il contribuente allega elementi che riconducono il costo all'impresa, l'Amministrazione deve contrastarli con adeguata prova anche presuntiva.
- Le spese di sponsorizzazione, quando finalizzate alla promozione del marchio o del prodotto, possono essere qualificate come spese pubblicitarie e non come spese di rappresentanza.
- Ai fini della detrazione IVA per servizi pubblicitari, non è necessario provare che la spesa abbia generato un aumento del fatturato, essendo sufficiente il nesso diretto e immediato con l'attività economica o con operazioni imponibili del soggetto passivo.
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