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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07734/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una contribuente, quale erede del soggetto originariamente iscritto a ruolo, aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRAP, IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2007, deducendo la prescrizione del credito, l'inesistenza o invalidità della notificazione della cartella e la nullità della relata di notifica, che recava la generica indicazione di soggetto "deceduto" e il deposito presso il Comune invece della notifica agli eredi. I giudici di primo e secondo grado avevano accolto l'impugnazione, annullando la cartella e ponendo le spese a carico della sola Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dal d.l. n. 146/2021 conv. l. n. 215/2021, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché la nuova disciplina ha reso non impugnabile l'estratto di ruolo e ha consentito l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella non notificata solo in casi tassativi, non allegati né provati dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai giudizi pendenti e che essa limita l'impugnazione immediata dell'estratto di ruolo, ammettendo la diretta impugnazione del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata solo se il debitore dimostri uno degli specifici pregiudizi previsti dalla norma. Poiché nel caso concreto tale specifico interesse ad agire non era stato allegato e provato, il ricorso originario del contribuente è stato dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo proposto in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

    La norma ha introdotto una limitazione tassativa alla tutela immediata avverso l'estratto di ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata, subordinando l'ammissibilità dell'impugnazione diretta alla dimostrazione di uno specifico pregiudizio concreto.

  • art. 3-bis, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215

    La disposizione ha introdotto nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, incidendo sulla disciplina dell'impugnazione del ruolo e dell'estratto di ruolo; la Corte ne riconosce l'applicabilità ai giudizi pendenti.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    La nuova disciplina viene letta come limitazione della tutela immediata che prima era ricavata, in via costituzionalmente orientata, quale alternativa alla tutela differita prevista da questa norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia delle entrate.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    È richiamato dalla norma come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato dalla norma come fonte della verifica che può incidere sulla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.

  • art. 3 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale sono indicate come manifestamente infondate.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude che la disciplina comprima irragionevolmente il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale.

  • art. 101 Cost.

    Richiamato nel novero delle censure costituzionali respinte come manifestamente infondate.

  • art. 104 Cost.

    Richiamato nel novero delle censure costituzionali respinte come manifestamente infondate.

  • art. 113 Cost.

    La Corte esclude che la nuova disciplina violi la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, senza ravvisare contrasto.

  • art. 6 CEDU

    Le censure di incompatibilità convenzionale sono ritenute infondate.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU

    Le censure di incompatibilità convenzionale sono ritenute infondate.

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo ha natura di atto interno e, di regola, non è autonomamente impugnabile.
  • La impugnazione diretta del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dalla legge e solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio concreto.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse ad agire richiesto per la tutela immediata.
  • I casi di tutela diretta previsti dalla norma sono tassativi e non possono essere estesi in via analogica o interpretativa oltre le ipotesi espressamente indicate.
  • La mancanza di allegazione e prova dello specifico interesse ad agire comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo avverso ruolo o cartella non notificata nei casi regolati dalla nuova disciplina.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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