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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07739/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 2013 a una società, con recupero a tassazione di maggiori imponibili e imposte (IRES, IRAP e IVA) in base a un PVC della Guardia di Finanza. L’Ufficio riteneva non provata la provenienza di somme contabilizzate come "finanziamenti soci", assumendo che si trattasse in realtà di ricavi occultati confluiti nella società tramite una diversa rappresentazione contabile. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR Lombardia aveva respinto l’appello dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e civile; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR invertito l’onere della prova, disattendendo le presunzioni poste a base dell’accertamento. La società contribuente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente perché idonea a rendere percepibile la ratio decidendi, ma ha accolto il secondo motivo. Ha infatti affermato che la CTR aveva erroneamente ribaltato l’onere probatorio, senza adeguatamente considerare che l’Ufficio aveva allegato elementi presuntivi specifici e gravi, in particolare l’incongruità delle risorse dei soci rispetto all’entità dei pretesi finanziamenti. Poiché la presunzione semplice dell’Ufficio era astrattamente idonea a sorreggere la pretesa fiscale, spettava alla contribuente fornire una spiegazione credibile della provenienza delle somme. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973

    Norma richiamata quale base del potere di accertamento fondato su presunzioni e sull’individuazione di maggiori redditi non dichiarati.

  • art. 41-bis, DPR 600/1973

    Norma richiamata come ulteriore fondamento dell’atto impositivo emesso dall’Ufficio.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato ai fini della censura di nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente; la Corte esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al vizio di motivazione/omessa pronuncia; la Corte non ravvisa il vizio denunciato nel primo motivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ritiene la motivazione sufficiente.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Usato come parametro costituzionale della motivazione della sentenza; la Corte precisa che il sindacato di legittimità si arresta al "minimo costituzionale".

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che la CTR ha invertito erroneamente l’onere della prova rispetto alla pretesa tributaria supportata da presunzioni.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici; la Corte riconosce che gli elementi addotti dall’Ufficio erano idonei a fondare una presunzione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la gravità, precisione e concordanza degli indizi; la Corte ritiene legittima la presunzione semplice posta a base dell’accertamento.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo insieme all’art. 36 d.lgs. 546/1992 e all’art. 118 disp. att. c.p.c. per denunciare un vizio motivazionale; il vizio è escluso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte non rileva nullità.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando manca del tutto o non consente di ricostruire il fondamento logico-giuridico della decisione; è invece sufficiente se rende percepibile la ratio decidendi, anche senza una confutazione analitica di tutte le deduzioni delle parti.
  • In materia tributaria, l’Amministrazione può fondare l’accertamento su presunzioni semplici purché gli elementi posti a base della pretesa siano specifici, gravi, precisi e concordanti.
  • Quando l’Ufficio allega fatti idonei a far presumere l’esistenza di ricavi o utili occultati, il contribuente deve offrire una spiegazione plausibile e documentata della diversa provenienza delle somme contestate.
  • Se la CTR ignora o svaluta senza adeguato esame le circostanze presuntive specificamente dedotte dall’Ufficio, incorre in violazione delle regole sull’onere della prova e sulla prova presuntiva.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l’incongruità delle risorse economiche dei soci rispetto all’entità delle somme affluite alla società può costituire elemento presuntivo della provenienza extracontabile delle stesse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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