Cassazione Civile, Ordinanza n. 07732/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra due fratelli operanti nel settore edile. La Corte d'appello aveva ritenuto provata la società di fatto sulla base di elementi documentali e testimoniali, qualificando uno dei fratelli come socio d'opera, e aveva quindi disposto la liquidazione della sua quota in favore del socio superstite e, dopo il decesso dell'altro fratello, delle di lui eredi. Le eredi del socio deceduto hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva che avevano accertato la società di fatto e liquidato la quota in euro 123.773,51. I motivi del ricorso principale erano: 1) omesso esame dell'affectio societatis e violazione dell'art. 116 c.p.c.; 2) nullità per pretesa qualificazione d'ufficio del rapporto come socio d'opera e violazione degli artt. 2247 e 2697 c.c.; 3) nullità della società per motivo illecito e violazione di norme imperative; 4) erronea declaratoria di inammissibilità dell'eccezione relativa allo scioglimento della società per mancanza di pluralità di soci e morte di uno dei soci; 5) errata determinazione del valore della quota; 6) erroneo riconoscimento di maggior danno da rivalutazione. Il resistente ha proposto ricorso incidentale lamentando, a sua volta, l'erronea liquidazione della quota senza nominare un liquidatore, l'omessa considerazione di ulteriori beni sociali e l'erronea detrazione delle spese di realizzazione degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ha rigettato il secondo, ha accolto il quarto motivo e ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale. La sentenza non definitiva è stata cassata in relazione al motivo accolto e, per effetto dell'accoglimento della censura sullo scioglimento e sulla prosecuzione del rapporto/liquidazione, è stata cassata anche la sentenza definitiva sul quantum. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
non consente di censurare in cassazione la valutazione del materiale probatorio se la doglianza mira solo a sostituire un diverso apprezzamento di merito; la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito
art. 101 c.p.c.
la qualificazione giuridica dei fatti non integra, di per sé, una violazione del contraddittorio né nullità della sentenza
art. 2247 c.c.
richiamato per la nozione di società; la sua violazione è stata esclusa perché la censura mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto
art. 2697 c.c.
invocato sull'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a riesaminare il merito della prova
art. 1345 c.c.
richiamato per sostenere la nullità del contratto sociale per motivo illecito, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza
art. 1418 c.c.
richiamato per la nullità per contrasto con norme imperative; la Corte non ha esaminato il merito della tesi per carenza di allegazione e documentazione della domanda nei gradi di merito
art. 2272 c.c.
la causa di scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci non è stata correttamente valorizzata dal giudice di merito; l'eccezione sul punto non era nuova ma una specificazione ammissibile della domanda
art. 2284 c.c.
richiamato in tema di morte del socio e liquidazione della quota agli eredi; la Corte ha ritenuto erroneo l'esame del motivo di appello relativo allo scioglimento e alla liquidazione
art. 345 c.p.c.
la Corte ha escluso che l'eccezione relativa allo scioglimento della società fosse nuova e quindi inammissibile in appello
art. 2253 c.c.
richiamato nei motivi sul criterio di liquidazione della quota e dei conferimenti, ma tali censure sono state assorbite
art. 2263 c.c.
richiamato nei motivi sul criterio di determinazione della quota e sul valore del contributo del socio d'opera, ma le questioni sono state assorbite
art. 1224 c.c.
invocato contro il riconoscimento del maggior danno da rivalutazione, ma il motivo è stato assorbito
art. 2775 e ss. c.c.
richiamati dal ricorso incidentale in tema di liquidazione della quota, ma le censure sono state assorbite
art. 2487 e ss. c.c.
richiamati in via analogica dal ricorso incidentale per le operazioni liquidatorie, ma il motivo è rimasto assorbito
art. 115 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per non contestazione, ma le doglianze sono state assorbite
art. 112 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura non è stata esaminata nel merito per assorbimento
art. 132 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per pretesa nullità motivazionale, ma la censura è rimasta assorbita
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito: il sindacato sulla violazione dell'art. 116 c.p.c. è limitato al rispetto dei canoni legali di valutazione, non alla sostituzione della ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'asserita errata valutazione di un concetto giuridico come l'affectio societatis o la qualificazione del ruolo dei partecipanti al rapporto.
- La qualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice, quando resta nei limiti delle allegazioni di parte, non determina nullità per violazione del contraddittorio.
- La deduzione della nullità di un rapporto per motivo illecito o violazione di norme imperative richiede un rigoroso onere di autosufficienza: occorre indicare precisamente se, dove e quando la relativa domanda sia stata proposta e coltivata nei gradi di merito.
- In caso di società di fatto, la questione dello scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e della conseguente liquidazione della quota del socio defunto deve essere esaminata nel merito se la relativa eccezione costituisce specificazione della domanda e non domanda nuova.
- Le censure sui criteri di quantificazione della quota sociale e sui connessi profili economici restano assorbite quando viene cassata la decisione sulla questione pregiudiziale relativa allo scioglimento o alla spettanza della liquidazione.
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