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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29589/2025 del 08/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, notificato a una società operante nel settore delle costruzioni, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da società ritenute "cartiere". In particolare, venivano ripresi a tassazione costi dedotti e IVA detratta in relazione a rapporti con più società prive di struttura aziendale, dipendenti e sede sociale. La Commissione provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, limitatamente alla decadenza del potere accertativo per la ripresa IRAP, confermando per il resto; la Commissione regionale confermava integralmente. In Cassazione la società articolava cinque motivi: 1) deduceva l’illegittima integrazione da parte del giudice d’appello della motivazione dell’avviso di accertamento mediante richiamo al PVC, con violazione delle norme sul contenuto motivazionale dell’atto impositivo e degli artt. 115 c.p.c. e 4 All. E l. 2248/1865; 2) censurava la motivazione della sentenza d’appello sulla qualificazione delle operazioni come in parte oggettivamente inesistenti e in parte non disconosciute, lamentando contraddittorietà e vizio motivazionale; 3) contestava la ritenuta inidoneità della documentazione prodotta a provare l’effettività delle prestazioni rese dalle società emittenti; 4) sosteneva la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, assumendo che il raddoppio dei termini non fosse applicabile per effetto della disciplina sopravvenuta; 5) deduceva l’erroneo diniego del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, per violazioni della stessa indole commesse in più periodi d’imposta. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ha rigettato il quarto e ha accolto il quinto, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, nel primo e nel secondo, la ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello e, per il secondo e il terzo, i rilievi tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha rigettato il quarto motivo affermando che, per gli avvisi notificati prima del d.lgs. 128/2015, il raddoppio dei termini di accertamento operava in base alla mera astratta sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, secondo la disciplina allora vigente e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Ha accolto il quinto motivo, rilevando che il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 si applica anche quando i procedimenti relativi ai diversi periodi d’imposta non siano riuniti o siano pendenti davanti a giudici diversi, dovendo il giudice dell’ultimo processo rideterminare la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni già definitivamente accertate o oggetto di precedenti decisioni. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame del solo profilo sanzionatorio e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Delimita i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla contribuente, ma la Corte ne valuta l’ammissibilità e la fondatezza secondo i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulla pretesa illegittimità del disconoscimento della detrazione IVA.

  • art. 4 L. 2248/1865, All. E

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell’atto e l’asserita indebita integrazione giudiziale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’uso del materiale probatorio e la supposta sostituzione del giudice all’amministrazione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La Corte ritiene che la motivazione della sentenza d’appello sia sufficiente e non meramente apparente, quindi conforme al minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per censurare l’asserita mancanza di motivazione; la Corte esclude il vizio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di requisiti della motivazione, ma la Corte reputa la motivazione della sentenza impugnata adeguata.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    Norma sui termini di accertamento IVA, applicata nel regime previgente al d.lgs. 128/2015.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Norma sui termini di accertamento delle imposte sui redditi, applicata secondo la disciplina del raddoppio vigente prima del d.lgs. 128/2015.

  • art. 1, commi 130-132, L. 208/2015

    Richiamata dalla ricorrente, ma ritenuta non applicabile al caso per ragioni temporali e per la disciplina transitoria.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che la disciplina applicata integri una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997

    Ritiene applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni quando violazioni della stessa indole siano commesse in diversi periodi d’imposta e i relativi procedimenti non siano riuniti; il giudice dell’ultimo processo deve rideterminare la sanzione complessiva.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte valorizza la statuizione d’appello secondo cui una parte delle contestazioni era inammissibile per difetto di interesse, essendo la circostanza contestata favorevole alla contribuente.

  • art. 331 c.p.p.

    Richiamato in relazione all’obbligo di denuncia penale, quale presupposto del raddoppio dei termini nella disciplina previgente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di vizio motivazionale è ammissibile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è consentita una rivalutazione del merito, dei fatti o delle prove.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata critica della autonoma ratio posta a fondamento della decisione rende il motivo inammissibile.
  • In materia tributaria, l’accertamento fondato su fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti può essere sorretto da presunzioni e plurimi indizi; la contestazione dell’effettività delle prestazioni appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
  • Per gli avvisi notificati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 128/2015, il raddoppio dei termini di accertamento operava sulla base della sola astratta configurabilità dell’obbligo di denuncia penale, secondo la disciplina allora vigente.
  • Il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 si applica anche quando le violazioni della stessa indole siano oggetto di procedimenti non riuniti o pendenti davanti a giudici diversi; il giudice investito dell’ultimo processo deve determinare la sanzione complessiva tenendo conto delle precedenti decisioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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