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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29582/2025 del 08/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (responsabile CAF)

La controversia

Un soggetto privato, qualificato come responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF, ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito, relativo al visto di conformità ritenuto infedele. In primo grado e in appello le doglianze erano state respinte, in particolare sulla censura di incompetenza dell'ufficio emittente. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi; l'ordinanza esamina prioritariamente il secondo motivo, con cui si sostiene che la competenza a contestare la violazione e a irrogare la pretesa spetti alla direzione regionale dell'Agenzia competente per il domicilio fiscale del trasgressore, cioè del soggetto che ha rilasciato il visto infedele, e non alla direzione locale legata al domicilio fiscale del contribuente assistito. Il ricorrente contesta quindi la legittimità dell'atto per incompetenza funzionale e territoriale dell'ufficio procedente.

La decisione

La Corte accoglie il motivo relativo all'incompetenza, affermando che l'art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 attribuisce alla direzione regionale dell'Agenzia una competenza funzionale esclusiva, individuata in relazione al domicilio fiscale del trasgressore che ha rilasciato il visto infedele, anche quando l'Amministrazione procede direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità vengono integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    comma 1; comma 2; comma 1-bis; comma 3

    La violazione consistente nel rilascio di un visto di conformità infedele resta la medesima anche dopo le modifiche normative; la competenza a contestarla e a farne discendere la pretesa spetta alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore, anche se la riscossione avviene mediante ruolo.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come base del controllo formale che precede la comunicazione degli esiti e costituisce il presupposto della successiva pretesa.

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato quale procedimento di controllo formale collegato alle comunicazioni di rettifica della dichiarazione del contribuente assistito.

  • art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    ratione temporis secondo comma

    È richiamato come indice del criterio generale del domicilio fiscale per la competenza territoriale in materia di accertamento.

  • art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato, insieme all'art. 31 d.P.R. n. 600/1973, come espressione del criterio generale del domicilio fiscale per la competenza territoriale.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato per l'estensione del criterio del domicilio fiscale anche alla legittimazione all'iscrizione a ruolo.

  • art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    È richiamato come norma che, per riflesso, collega il procedimento sanzionatorio al criterio del domicilio fiscale.

  • art. 6 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Ha modificato l'art. 39, comma 1, lett. a), ampliando le conseguenze del visto infedele, ma senza incidere sulla competenza della direzione regionale prevista dal comma 2.

  • art. 28 d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164

    È richiamato come base del potere organizzativo che consente di individuare gli uffici competenti per gli adempimenti in materia di assistenza fiscale.

  • artt. 10 e 25 d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164

    Sono richiamati per la funzione di vigilanza e per gli adempimenti dei professionisti che comunicano preventivamente all'Agenzia.

  • art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296

    È richiamata come fonte che ha inserito la versione attuale del comma 2 dell'art. 39 e ha attratto alla competenza regionale anche la contestazione della violazione.

Massime di principio

  • Quando una norma attribuisce a un ufficio regionale la competenza per le violazioni commesse da un soggetto qualificato, il riferimento al domicilio fiscale del trasgressore prevale sul domicilio fiscale del contribuente assistito o del destinatario immediato della comunicazione di controllo.
  • La modificazione delle conseguenze sostanziali o patrimoniali della violazione non incide, di per sé, sulla regola di competenza funzionale se il legislatore non modifica espressamente la disposizione attributiva della competenza.
  • La competenza funzionale va interpretata in modo da garantire concentrazione, uniformità e buon andamento dell'azione amministrativa, soprattutto quando la stessa fattispecie può generare pretesi verso una pluralità di soggetti assistiti.
  • Il fatto che la pretesa sia azionata mediante iscrizione a ruolo anziché mediante atto di contestazione non esclude l'applicazione della regola di competenza prevista dalla norma speciale, quando il procedimento generale sia richiamato solo in quanto compatibile.
  • La previsione di flussi informativi dagli uffici locali alle direzioni regionali conferma che, nelle fattispecie considerate, l'ufficio locale non è il soggetto titolare della potestà decisoria finale verso il trasgressore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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