Cassazione Civile, Ordinanza n. 29579/2025 del 08/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società di costruzioni, contestando maggiori ricavi non dichiarati e maggiori imponibili IRPEG, IRAP e IVA, sulla base di un accertamento analitico-induttivo fondato su anomalie nei prezzi di vendita di alcuni appartamenti rispetto ai valori OMI, al bollettino immobiliare e ad altre cessioni comparabili effettuate dalla stessa società. Venivano inoltre contestate irregolarità formali della contabilità, come la numerazione irregolare del libro inventari e la mancata indicazione del metodo di valutazione delle rimanenze, con irrogazione di sanzioni ex art. 9 d.lgs. 471/1997. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo che, per legittimare il metodo analitico-induttivo, fossero necessarie irregolarità contabili idonee a impedire la ricostruzione del reddito e che i soli valori OMI non bastassero. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 54 d.P.R. 600/1973, nonché falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'accertamento analitico-induttivo non richiede una previa dimostrazione di inattendibilità della contabilità e che la rettifica poteva fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, anche alla luce di ulteriori elementi, quali i prezzi praticati in altre vendite della stessa impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nell'accertamento analitico-induttivo, l'inattendibilità della contabilità non costituisce un presupposto preliminare da dimostrare prima dell'accertamento, ma può emergere come esito del processo inferenziale fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
"l'esistenza di attività non dichiarate…… è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici purchè queste siano gravi, precise e concordanti"
Consente l'accertamento analitico-induttivo dei redditi sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza richiedere una previa prova di specifiche irregolarità contabili come presupposto dell'azione accertativa.
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
È stato evocato dalla ricorrente per distinguere l'accertamento induttivo puro da quello analitico-induttivo, sostenendo che solo il primo richiede presupposti particolari di inattendibilità della contabilità.
Norma richiamata in materia IVA per sostenere l'analogia con il sistema presuntivo dell'accertamento analitico-induttivo dei ricavi.
È richiamato dalla Corte come base generale della prova presuntiva: gli elementi presuntivi devono essere idonei a fondare un ragionamento inferenziale secondo gravità, precisione e concordanza.
Norma sanzionatoria richiamata per le violazioni formali della contabilità contestate dall'Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nell'accertamento analitico-induttivo l'Amministrazione può rettificare i ricavi dichiarati anche senza una preventiva dimostrazione dell'inattendibilità formale della contabilità: tale inattendibilità può risultare come esito dell'elaborazione presuntiva.
- La legittimità dell'accertamento analitico-induttivo richiede presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; non è sufficiente il mero richiamo a quotazioni astratte, ma possono concorrere anche altri elementi di fatto, come i prezzi praticati dalla stessa impresa in operazioni comparabili.
- Le irregolarità contabili di scarso rilievo, se non impediscono l'attività di verifica dell'Ufficio, non sono di per sé decisive per escludere l'accertamento, potendo al più rilevare sul piano sanzionatorio.
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