Cassazione Civile, Ordinanza n. 29583/2025 del 08/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010, a fronte di redditi da fabbricati non dichiarati indicati dall'Ufficio in € 201.800, derivanti dalla locazione di immobili siti in Formello. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma era risultata soccombente sia in primo grado sia in appello. In cassazione ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico, anziché sull'Agenzia delle Entrate, l'onere di provare la mancanza della titolarità del diritto di superficie su alcune unità immobiliari, diritto che sarebbe stato erroneamente ascrittole dalla Guardia di Finanza sulla base di una visura catastale storica non esaminata dal giudice di merito. La ricorrente ha quindi contestato sia il riparto dell'onere probatorio nel processo tributario sia l'omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha rilevato che la censura, pur formalmente incardinata sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c., attingeva in realtà al vizio motivazionale di cui al n. 5; ha inoltre evidenziato che ricorreva una ipotesi di doppia conforme, ostativa al sindacato ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte ha poi ritenuto infondata la doglianza sul riparto della prova, affermando che, una volta emesso un avviso di accertamento motivato, spetta al contribuente dimostrare che la ricostruzione dell'Ufficio sia infondata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha qualificato la doglianza come inammissibile nella parte in cui mirava a censurare l'omesso esame di un fatto decisivo, poiché la sentenza d'appello era una doppia conforme rispetto a quella di primo grado e quindi non era impugnabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha inoltre reputato infondata la censura relativa all'art. 2697 c.c., chiarendo che nel processo tributario, una volta che l'Ufficio abbia emesso un accertamento motivato, incombe sul contribuente fornire la prova contraria idonea a dimostrare l'assenza del presupposto impositivo o l'erroneità della ricostruzione fiscale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, oltre a un ulteriore importo per contributo unificato se dovuto e a somme aggiuntive ex artt. 380-bis e 96 c.p.c. in favore della controricorrente e della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere un'erronea valutazione dell'onere probatorio, ma la Corte non ne ravvisa la violazione nei termini dedotti.
art. 2697 c.c.
La Corte afferma che, nel processo tributario, l'Ufficio deve motivare e provare i fatti posti a base dell'accertamento, ma una volta emesso un atto motivato spetta al contribuente dimostrare l'infondatezza della ricostruzione fiscale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura effettivamente proposta attinge al vizio di omesso esame di un fatto decisivo; tuttavia è inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
La sentenza d'appello fondata sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado non è censurabile con il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Richiamato quale disciplina sostanzialmente confluita nell'art. 360, comma 4, c.p.c., che preclude il ricorso per omesso esame in caso di doppia conforme.
artt. 380-bis c.p.c. e 96, terzo comma, c.p.c.
Sono richiamati per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente.
artt. 380-bis c.p.c. e 96, quarto comma, c.p.c.
Sono richiamati per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dichiara i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale fonte della disciplina dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'amministrazione finanziaria deve porre a base dell'accertamento una motivazione idonea, ma ciò non esonera il contribuente dall'onere di fornire la prova contraria dei fatti estintivi, impeditivi o comunque idonei a smentire la pretesa fiscale.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, ricorre la c.d. doppia conforme e il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- La doglianza sulla violazione dell'art. 2697 c.c. non è fondata se, a fronte di un avviso di accertamento motivato, il contribuente contesta solo in astratto il riparto dell'onere della prova senza dimostrare l'errore della ricostruzione fiscale operata dall'Ufficio.
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