Cassazione Civile, Ordinanza n. 29578/2025 del 08/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva irrogato una sanzione per omessa compilazione del quadro RW, contestando la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi ad attività finanziarie detenute all'estero. La contribuente aveva chiesto in precedenza l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione di attività estere, ma per gli anni d'imposta successivi era stata ritenuta ancora obbligata a dichiarare le attività estere emerse. La sanzione era stata applicata perché la contribuente risultava delegata a operare su conti esteri intestati al coniuge. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello, invece, la Corte tributaria aveva accolto la tesi della contribuente ritenendo che l'Ufficio non avesse provato la concreta possibilità di movimentazione dei conti e che non bastasse la mera qualifica di delegata. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 4 del D.L. 167/1990, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente invertito l'onere della prova: secondo il ricorrente, la delega bancaria, senza limitazioni specifiche, è sufficiente a integrare la disponibilità del conto e quindi l'obbligo dichiarativo, mentre era semmai la contribuente a dover provare eventuali restrizioni alla delega che le impedissero di movimentare il rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, ai fini dell'obbligo di compilazione del quadro RW, non è necessaria la prova di una effettiva movimentazione del conto, essendo sufficiente la disponibilità o la possibilità di movimentazione delle attività finanziarie estere. Ha inoltre ritenuto che la contribuente, avendo dichiarato di essere delegata del rapporto bancario estero, dovesse semmai provare l'esistenza di specifiche limitazioni alla delega idonee a escludere tale disponibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per affermare che la Corte di merito aveva erroneamente distribuito l'onere della prova; secondo la Cassazione, la prova di eventuali limitazioni alla delega spettava alla contribuente
art. 4, comma 1, D.L. 167/1990 conv. in L. 227/1990
stabilisce l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi degli investimenti e delle attività finanziarie estere detenuti da soggetti residenti; la nozione di detenzione è ampia e comprende anche la disponibilità di fatto o la possibilità di movimentazione
art. 5 D.L. 167/1990 conv. in L. 227/1990
richiamato come base della sanzione irrogata per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale
art. 1, commi 1 e 2, L. 186/2014
richiamato con riferimento alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali estere
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Ai fini dell'obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW, non occorre la prova di una effettiva movimentazione del conto estero: è sufficiente che il soggetto residente abbia la disponibilità di fatto o la possibilità di movimentare le attività finanziarie estere, anche nell'interesse altrui.
- La semplice qualifica di delegato su un conto estero può integrare la disponibilità rilevante ai fini dichiarativi, salvo che risultino specifiche limitazioni della delega tali da escludere la possibilità di operare sul rapporto.
- In tema di sanzioni per omessa compilazione del quadro RW, l'onere di provare l'eventuale specialità o limitazione della delega bancaria, quando dedotta dal soggetto destinatario della sanzione, grava su chi intende escludere la propria disponibilità delle attività estere; non è corretto richiedere all'Ufficio la prova dell'effettiva movimentazione.
- La nozione di 'detenzione' di investimenti o attività estere ai fini dell'art. 4 D.L. 167/1990 è ampia e omnicomprensiva, e comprende anche situazioni di disponibilità fiduciaria o per conto del titolare effettivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29579/2025 del 08/11/2025
- ordinanza_civile · 8 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29580/2025 del 08/11/2025
- ordinanza_civile · 8 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29581/2025 del 08/11/2025
- ordinanza_civile · 8 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29582/2025 del 08/11/2025
- ordinanza_civile · 8 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29583/2025 del 08/11/2025
- ordinanza_civile · 8 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29584/2025 del 08/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →