Cassazione Civile, Ordinanza n. 29581/2025 del 08/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (responsabile CAF)
La controversia
Un contribuente, nella qualità di responsabile dell'assistenza fiscale di un centro di assistenza fiscale, aveva ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale su una dichiarazione di un assistito, perché aveva apposto un visto di conformità infedele. Nei gradi di merito era stata respinta l'impugnazione della cartella, inclusa la censura relativa alla notifica via PEC, alla pretesa applicazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 e alla competenza dell'ufficio emittente. In cassazione il ricorrente ha riproposto quattro motivi; la Corte, seguendo la ragione più liquida, ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, con cui si deduceva l'incompetenza della direzione regionale che aveva emesso la cartella, sostenendo che la competenza andasse individuata in relazione al domicilio fiscale del trasgressore, cioè del responsabile del CAF, e non del contribuente assistito. Il ricorrente sosteneva anche che la disciplina del 2014 avesse mutato la natura e il procedimento applicabile, e che la cartella avrebbe avuto natura sanzionatoria. La Corte ha ritenuto fondato il motivo sulla competenza, affermando che la norma attribuisce alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore la competenza funzionale anche quando si proceda direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute dal soggetto che ha apposto il visto infedele.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo relativo alla competenza della direzione regionale, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate, in considerazione del consolidarsi della giurisprudenza solo in epoca contemporanea e successiva al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
comma 1; comma 1-bis; comma 2; comma 3
Il comma 2 attribuisce alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore la competenza funzionale sulle violazioni consistenti nel rilascio di visto di conformità infedele; tale competenza opera anche quando l'Amministrazione proceda direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute. La modifica del 2014 non ha inciso su tale criterio di competenza.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come base del controllo formale da cui sono derivati gli esiti comunicati e poi posti a fondamento della pretesa.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato quale procedimento di controllo formale connesso alle comunicazioni che costituiscono titolo per la riscossione delle somme richieste al contribuente e al trasgressore.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato per il criterio generale di collegamento territoriale in materia di iscrizione a ruolo, fondato sul domicilio fiscale.
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È richiamato come norma che estende al procedimento sanzionatorio il criterio del domicilio fiscale del soggetto obbligato.
art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato, ratione temporis, come parametro generale di competenza dell'ufficio basato sul domicilio fiscale del contribuente.
art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato quale disposizione generale in tema di competenza territoriale dell'ufficio fondata sul domicilio fiscale del contribuente.
art. 26 d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164
È richiamato come disciplina procedurale connessa al controllo formale e alla riscossione mediante ruolo.
art. 28 d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164
È richiamato per la premessa organizzativa che consente al Dipartimento delle entrate di individuare gli uffici competenti per gli adempimenti dell'assistenza fiscale.
artt. 10 e 25 d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164
Sono richiamati per descrivere la vigilanza e gli adempimenti connessi all'attività di assistenza fiscale.
art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296
È richiamato come fonte della versione del comma 2 dell'art. 39 che attribuisce la competenza alla direzione regionale in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
art. 6 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
È richiamato come norma che ha modificato il comma 1, lett. a), dell'art. 39, ampliando le conseguenze del visto infedele, ma senza modificare la regola di competenza del comma 2.
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce la competenza a una direzione regionale in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, tale criterio resta applicabile anche se la pretesa è azionata mediante iscrizione a ruolo diretta e non tramite il procedimento sanzionatorio ordinario.
- La modifica della disciplina sostanziale delle conseguenze del comportamento illecito non incide di per sé sulla regola di competenza funzionale, se il legislatore non modifica espressamente la disposizione che la prevede.
- In materia di visto di conformità infedele, la competenza va letta in coerenza con la ratio di concentrazione regionale dei rapporti con i soggetti che rilasciano il visto, così da evitare una frammentazione territoriale delle difese e dell'azione amministrativa.
- Il rinvio a un procedimento di controllo formale e alla riscossione mediante ruolo individua il presupposto della pretesa, ma non introduce una competenza speciale diversa da quella espressamente prevista per le violazioni della disciplina sul visto infedele.
- La qualificazione dell'obbligazione come non tributaria e come dovuta in misura pari all'imposta, alle sanzioni e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente non esclude l'applicazione del criterio di collegamento territoriale al domicilio fiscale del trasgressore.
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