Cassazione Civile, Ordinanza n. 18541/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, emesso a seguito di verifica della Guardia di finanza. L’Ufficio aveva contestato: (i) la rettifica del corrispettivo di una compravendita immobiliare, assumendo un valore della cessione molto più elevato di quello fatturato; (ii) l’utilizzo di una fattura passiva ritenuta riferita a operazioni soggettivamente inesistenti; (iii) il recupero a tassazione di due caparre confermatorie ritenute acconti prezzo ai fini IVA; (iv) il finanziamento fruttifero in favore di un socio, con contestazione di omessa ritenuta d’acconto sugli interessi. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società, rideterminando in parte il maggior valore accertato; la CTR, invece, aveva accolto l’appello principale dell’Agenzia sul primo recupero e confermato gli altri rilievi, rigettando l’appello incidentale della contribuente. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) travisamento di un fatto probatorio, perché il giudice d’appello avrebbe confuso un mutuo edilizio con un mutuo fondiario, traendone una prova del maggior valore immobiliare; 2) violazione delle norme sulla rettifica dei corrispettivi, assumendo che la disciplina presuntiva invocata dall’Ufficio fosse stata abrogata con effetto retroattivo; 3) violazione delle norme sull’accertamento e dell’art. 2729 c.c., per mancato vaglio della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; 4) violazione delle norme su IVA, imposte dirette e onere della prova, sostenendo che l’Agenzia non avesse dimostrato adeguatamente la fittizietà soggettiva dell’operazione e la consapevolezza della frode; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante sul rigetto dell’appello incidentale, relativo ai rilievi sulle caparre e sugli interessi da finanziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo infondati sia la doglianza sul preteso travisamento del mutuo e sul maggior valore della cessione, sia le censure sulla disciplina applicabile e sulla validità del ragionamento presuntivo, sia la censura sull’onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la motivazione della sentenza d’appello sul rigetto dell’appello incidentale era meramente apodittica e non esponeva le ragioni del rigetto rispetto a rilievi diversi da quelli oggetto dell’appello principale, integrando una motivazione apparente al di sotto del "minimo costituzionale". La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per censurare violazioni di legge sostanziale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità della sentenza per vizio di motivazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il travisamento del fatto probatorio; la Corte ribadisce i limiti del sindacato sulla motivazione
art. 35, comma 23-bis, d.L. n. 223/2006
invocato dalla ricorrente per contestare la rettifica del corrispettivo della compravendita immobiliare
richiamato come disposizione che avrebbe abrogato retroattivamente le presunzioni legali del d.L. n. 223/2006
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
le presunzioni poste a base dell’accertamento devono essere valutate secondo ragionevolezza e possono fondarsi anche su un solo elemento grave e preciso
richiamato tra le norme sulla rettifica e sull’accertamento IVA
richiamato in tema di presunzioni semplici, da verificare per gravità, precisione e concordanza
richiamato per la deducibilità/correlazione del costo contestato
art. 8, commi 1 e 3, L. n. 16/2012
richiamato dalla ricorrente nel motivo sull’operazione soggettivamente inesistente
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993
richiamato in materia di costi relativi a reati/operazioni contestate
richiamato in tema di detrazione IVA
richiamato sul riparto dell’onere della prova
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e il dovere di motivazione
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 12 preleggi
richiamato per l’interpretazione della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- In tema di accertamento delle imposte, la rettifica del corrispettivo di una cessione può essere sorretta da un accertamento analitico-induttivo fondato anche su un solo elemento probatorio, purché preciso e grave, senza che sia necessario un quadro indiziario plurimo.
- Il giudice di merito non applica illegittimamente il criterio del "valore normale" quando valorizza una prova diretta che documenti, in atto pubblico o in un titolo collegato all’operazione, un valore dell’immobile coerente con quello accertato dall’Ufficio.
- Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la conoscibilità con ordinaria diligenza, da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- In materia di motivazione della sentenza, il controllo di legittimità è ridotto al minimo costituzionale: è censurabile la motivazione solo quando sia del tutto mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non anche quando sia semplicemente sintetica o poco persuasiva.
- La motivazione che rigetta un motivo di appello incidentale non può limitarsi a un rinvio apodittico all’accoglimento dell’appello principale, ma deve esporre le ragioni del rigetto con riferimento specifico ai capi impugnati.
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