Cassazione Civile, Ordinanza n. 18396/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto, in un precedente giudizio, una sentenza definitiva che accertava la violazione delle distanze legali da parte di un fabbricato costruito dalla società poi fallita e ne ordinava la demolizione della porzione eccedente e l'arretramento fino al rispetto delle distanze, oltre al risarcimento del danno e alle spese di lite. Nel fallimento della società, essi chiesero l'insinuazione al passivo di tre voci: il controvalore monetario necessario per eseguire materialmente demolizione e arretramento, il credito risarcitorio liquidato in sentenza e le spese legali. Il giudice delegato e poi il Tribunale di Pisa ammisero le ultime due voci, ma negarono l'insinuazione del costo di demolizione ritenendo che l'obbligazione di fare non fosse un credito pecuniario insinuabile e che la via corretta fosse l'esecuzione forzata ordinaria ex art. 612 c.p.c. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione lamentando: la violazione delle norme fallimentari e dell'art. 2931 c.c. per il mancato riconoscimento dell'insinuazione 'prenotativa' o di accantonamento del costo di demolizione; l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla relazione del curatore sulla stima del fabbricato; la violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, dopo la dichiarazione di fallimento, non sia praticabile l'esecuzione individuale degli obblighi di fare ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c., per effetto del divieto di azioni esecutive di cui all'art. 51 l. fall. Ha quindi affermato che, in presenza di un titolo giudiziale definitivo che condanna il fallito a un facere, il relativo diritto deve essere fatto valere nel passivo per il controvalore pecuniario dell'obbligazione alla data del fallimento, determinato in base alle spese necessarie per l'esecuzione dell'opera rimasta ineseguita, da accertarsi in sede concorsuale anche mediante prova tecnica. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Pisa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 51 l. fall.
"salva diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento"
La dichiarazione di fallimento impedisce l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali, sicché non è praticabile l'esecuzione ex art. 612 c.p.c. dell'obbligo di fare gravante sul fallito.
art. 59 l. fall.
"i crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in denaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal denaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento"
Le prestazioni diverse dal denaro, incluse quelle di facere, devono essere convertite in un valore monetario alla data del fallimento per poter partecipare al concorso.
art. 52 l. fall.
È richiamato nel contesto della disciplina concorsuale come norma di sistema sui limiti alle azioni dei creditori, in coerenza con la concentrazione delle pretese nel passivo.
art. 95 l. fall.
È evocato nel primo motivo in relazione alla verifica del passivo e all'ammissione del credito in sede concorsuale.
art. 2931 c.c.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere la possibilità di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di fare, ma la Corte esclude la praticabilità di tale via dopo il fallimento.
art. 612 c.p.c.
La procedura di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare non è utilizzabile nei confronti del fallito, dovendo prevalere la sede concorsuale.
art. 98 L. Fall.
Indica il rimedio di opposizione allo stato passivo utilizzato per contestare il rigetto dell'insinuazione del credito.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, formulato come omesso esame di un fatto decisivo.
art. 92 c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo in punto di compensazione parziale delle spese.
art. 111 Cost.
È evocato dai ricorrenti per censurare la motivazione sulla regolazione delle spese.
Massime di principio
- Quando il debitore è fallito, l'obbligo di eseguire una prestazione di fare contenuta in un titolo giudiziale definitivo non può essere perseguito con l'esecuzione individuale ex art. 612 c.p.c., perché il concorso fallimentare prevale sulle azioni esecutive individuali.
- Il credito nascente da una condanna a un facere deve essere ammesso al passivo per il suo controvalore pecuniario determinato alla data della dichiarazione di fallimento, vale a dire sulla base delle spese necessarie per l'adempimento dell'obbligo ineseguito.
- La conversione in denaro della prestazione diversa dal denaro è funzionale sia alla tutela del creditore, che può insinuarsi tempestivamente e partecipare ai riparti, sia alla tutela della massa, che beneficia della cristallizzazione del valore del debito alla data del fallimento.
- L'accertamento del controvalore economico di un obbligo di fare può richiedere istruttoria tecnica ed è rimesso alla verifica del passivo e all'eventuale opposizione, non alla sede esecutiva individuale.
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