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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18394/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società che svolge attività di costruzione di cabine e celle isotermiche per camion e furgoni, in relazione all’anno d’imposta 2013. L’Ufficio, a seguito di un invito ex art. 32 del d.P.R. 600/1973, contestava costi black-list e, soprattutto, applicava la presunzione di cessione in evasione di imposta ex artt. 1 e 4 del d.P.R. 441/1997 su materiali acquistati da una società lussemburghese omonima, ritenendo non provato che tali beni fossero stati effettivamente smaltiti, distrutti, impiegati nella produzione o comunque usciti regolarmente dal magazzino. La società sosteneva invece che parte dei materiali fosse stata contestata per non conformità, che la fornitrice avesse rinunciato al credito, e che i beni inutilizzabili fossero stati avviati a smaltimento tramite una società terza specializzata, producendo fatture, formulari identificativi dei rifiuti e documenti di trasporto, oltre a una perizia asseverata. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, e 1-2 d.P.R. 441/1997, per avere il giudice ritenuto rilevante la rinuncia al credito e confermato la presunzione di cessione; (2) violazione degli artt. 1 e 2, comma 4, lett. c), d.P.R. 441/1997, per avere escluso l’idoneità della documentazione relativa allo smaltimento tramite soggetto autorizzato; (3) omesso esame di fatti decisivi circa le rimanenze di magazzino e gli errori nella loro ricostruzione; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla percentuale di ricarico applicata al costo del venduto.

La decisione

La Corte ha rigettato il quarto motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente, perché il giudice d’appello aveva chiaramente esaminato le tesi delle parti e spiegato perché la percentuale di ricarico del 35,15% fosse stata determinata in modo favorevole alla contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando i beni sono affidati a un soggetto terzo autorizzato allo smaltimento rifiuti, la prova dell’avvio a distruzione non richiede la procedura prevista per la distruzione diretta da parte del contribuente, ma può essere fornita mediante il formulario di identificazione dei rifiuti previsto dalla normativa di settore. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché verifichi se la società terza incaricata fosse effettivamente autorizzata e se la documentazione prodotta fosse idonea a provare lo smaltimento; restano da riesaminare, alla luce di tale accertamento, anche i motivi primo e terzo, assorbiti. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sul riparto dell’onere della prova, invocata dalla ricorrente per contestare la conferma della presunzione di cessione.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici e alla censura sulla presunzione applicata dal giudice di merito.

  • art. 32, d.P.R. 600/1973

    Norma posta a base dell’invito dell’Ufficio alla produzione documentale.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sul piano probatorio nel processo tributario.

  • artt. 1 e 2, d.P.R. 441/1997

    Disciplinano la presunzione di cessione dei beni non rinvenuti e le modalità di prova contraria, che devono essere rispettate in modo tassativo secondo la Corte.

  • art. 2, comma 4, lett. c), d.P.R. 441/1997

    Per la Corte, la prova della distruzione dei beni avviati a smaltimento tramite soggetto autorizzato può essere fornita con il formulario di identificazione rifiuti previsto dalla normativa ambientale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione di legge contenutistiche.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per l’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 36, d.lgs. 564/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente, esclusa dalla Corte.

  • art. 1 e 4, d.P.R. 441/1997

    Base normativa della ripresa fiscale per presunta cessione in evasione di imposta.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base del metodo analitico-induttivo per la ricostruzione del maggior reddito.

  • art. 54, comma 4, d.P.R. 633/1972

    Richiamato per il corrispondente accertamento in materia IVA.

  • art. 15 d.lgs. 22/1997

    Il formulario di identificazione rifiuti previsto da questa norma è ritenuto idoneo a provare l’avvio a distruzione presso soggetti autorizzati.

  • d.m. 10 aprile 1998, n. 145

    Richiamato come integrazione regolamentare delle prescrizioni sul formulario di identificazione rifiuti.

  • circolare n. 193 del 23/7/1998

    Richiamata come chiarimento amministrativo coerente con la prova dello smaltimento tramite soggetti autorizzati.

Massime di principio

  • In tema di presunzione di cessione dei beni non rinvenuti, la prova contraria del contribuente deve essere fornita secondo le modalità tassative previste dalla disciplina speciale, ma tali modalità cambiano a seconda che la distruzione sia eseguita direttamente dal contribuente o affidata a un soggetto terzo autorizzato.
  • Se i beni sono consegnati a un operatore autorizzato allo smaltimento in conto terzi, la distruzione o l’avvio a distruzione può essere dimostrato mediante il formulario di identificazione dei rifiuti previsto dalla normativa ambientale, senza necessità della procedura prevista per la distruzione diretta dei beni.
  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando manca del tutto o sia obiettivamente incomprensibile; non basta il semplice dissenso della parte sulla valutazione delle prove o sulla sufficienza della motivazione.
  • Quando la censura sulla presunzione di cessione dipende dalla corretta qualificazione del percorso di smaltimento dei beni, il giudice di rinvio deve accertare in fatto se il soggetto terzo sia effettivamente autorizzato e se la documentazione di settore sia regolarmente formata.
  • In caso di contestazioni su rimanenze e ricarichi, l’accertamento fiscale può reggere se il giudice di merito esplicita il criterio seguito e lo collega al compendio istruttorio; il sindacato di legittimità non può trasformarsi in riesame del merito probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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