Cassazione Civile, Ordinanza n. 28912/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di somministrazione di lavoro, e dei relativi rapporti a termine/proroghe, intercorsi inizialmente con una società utilizzatrice e poi, dal 2006, con l’azienda speciale della Camera di commercio subentrata nella gestione. La Corte d’appello aveva ritenuto inefficaci i contratti per genericità della causale e, in ogni caso, per mancata prova concreta delle esigenze temporanee addotte, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal primo contratto e confermando l’indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010. Nel ricorso per cassazione l’azienda speciale ha dedotto: 1) violazione della disciplina sul lavoro interinale/somministrazione e sul contratto a termine, sostenendo che la causale fosse sufficientemente specifica e che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto illegittima la formula contrattuale; 2) violazione degli artt. 20, 21, 27 e 28 d.lgs. 276/2003 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che il giudice d’appello avesse impropriamente sindacato le scelte organizzative dell’impresa e che non fosse richiesta una prova ulteriore oltre alla causale indicata; 3) nullità del procedimento e violazione dei criteri di valutazione delle prove, per avere il giudice di merito mal valutato le deposizioni testimoniali e le risultanze istruttorie; 4) violazione della disciplina sul reclutamento del personale delle aziende speciali e delle pubbliche amministrazioni, sostenendo che la conversione fosse preclusa dall’art. 76 d.l. 112/2008, dall’art. 36 d.lgs. 165/2001 e dall’art. 32 L. 183/2010, anche in ragione della natura pubblicistica dell’ente e della necessità di concorso/autorizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la causale del contratto era formulata in modo generico, perché si limitava a riprodurre o parafrasare espressioni normative senza indicare in concreto le esigenze temporanee che giustificavano la somministrazione, e che tale genericità impediva qualsiasi verifica effettiva della causale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il capo impugnato era sorretto anche da un’autonoma ratio decidendi non specificamente censurata: oltre alla genericità della causale, la Corte d’appello aveva fondato la decisione anche sulla mancata prova in concreto delle esigenze addotte. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Il quarto motivo è stato respinto: la normativa invocata non era applicabile ratione temporis, la conversione del rapporto opera con effetto ex tunc dalla stipulazione illegittima e, soprattutto, il rapporto di lavoro del personale delle aziende speciali delle Camere di commercio non è soggetto al d.lgs. 165/2001, perché tali enti non rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
la fornitura di lavoro temporaneo è consentita solo nelle ipotesi tipizzate dalla legge e la causale deve indicare in modo specifico l’esigenza concreta che giustifica il ricorso al lavoro temporaneo
la disciplina della somministrazione richiede la specificazione fattuale delle ragioni temporanee e consente il controllo giudiziale sulla corrispondenza tra causale e impiego concreto del lavoratore
invocato in relazione alla prova delle esigenze temporanee e alla loro effettiva dimostrazione in giudizio
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a ottenere una rivalutazione del merito
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la scelta delle risultanze probatorie rilevanti è riservata al giudice di merito
non applicabile alla fattispecie per ragioni temporali e comunque non idoneo a impedire la conversione del rapporto nei termini accertati
non applicabile al rapporto di lavoro del personale delle aziende speciali delle Camere di commercio, poiché non si tratta di rapporto instaurato con una pubblica amministrazione
l’indennità prevista per l’illegittima apposizione del termine resta ferma, e la conversione opera ex tunc dalla stipulazione illegittima; viene richiamata anche l’interpretazione autentica successiva
richiamato nel dispositivo in materia di contributo unificato, senza rilievo sul merito
richiamata come interpretazione autentica dell’art. 32 L. 183/2010, nel senso dell’effetto dichiarativo ex tunc della conversione
Massime di principio
- La causale del contratto di somministrazione o del contratto a termine deve essere specifica, fattuale e concretamente verificabile: non basta riprodurre formule generiche o parafrasare la previsione normativa o collettiva.
- La legittimità della somministrazione a tempo determinato presuppone che nel contratto siano indicate le esigenze temporanee in modo tale da consentire il controllo giudiziale della loro effettiva sussistenza; in difetto, il contratto è illegittimo.
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve investire tutte le ragioni sorreggenti la sentenza; se anche una sola ratio resta intatta, il motivo è inammissibile o il ricorso è destinato al rigetto.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, poiché la ponderazione delle risultanze istruttorie è riservata al giudice di merito, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
- La disciplina limitativa del reclutamento prevista per le pubbliche amministrazioni non si applica automaticamente alle aziende speciali delle Camere di commercio, le quali operano con autonomia organizzativa e non instaurano rapporti di lavoro con una pubblica amministrazione in senso stretto.
- La conversione del rapporto di lavoro illegittimamente apposto a termine opera con effetto ex tunc dalla stipulazione invalida, senza che norme sopravvenute possano di regola escluderne gli effetti se non nei limiti della loro applicabilità temporale.
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