Cassazione Civile, Ordinanza n. 28918/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla successione, dall'agosto 2002 al giugno 2014, di contratti di lavoro a termine stipulati da un ente territoriale con una lavoratrice adibita a mansioni di segreteria presso gli organi politici dell'ente. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del termine, la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il risarcimento del danno, deducendo la violazione della disciplina sui contratti a termine e delle regole speciali dettate per gli uffici di diretta collaborazione negli enti locali. I giudici di merito hanno escluso la conversione per il divieto previsto per le pubbliche amministrazioni, ma hanno riconosciuto un'indennità risarcitoria. In Cassazione l'ente ha dedotto: 1) erronea esclusione della decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 e irrilevanza dei contratti precedenti all'ultimo; 2) falsa interpretazione dell'art. 90 TUEL e del regolamento interno, sostenendo che il ricorso a personale esterno fiduciario sarebbe alternativo e non subordinato al personale interno; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere posto a suo carico la prova dell'assenza di dissesto; 4) omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione di un documento in appello; 5) nullità/motivazione apparente sulla quantificazione del risarcimento, perché liquidato nella misura massima senza considerare tutti i criteri di legge e con pretesa contraddizione sul tema dell'aliunde perceptum.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla decadenza, osservando che la successione dei contratti senza soluzione di continuità impediva di applicare la decadenza nei termini prospettati e che i contratti precedenti potevano essere considerati come dati fattuali rilevanti ai fini dell'impugnazione dell'ultimo contratto tempestivamente contestato. Ha respinto anche la censura sull'art. 90 TUEL, affermando che la norma e il regolamento interno impongono un criterio di priorità del personale già in forza all'ente, con ricorso all'esterno solo in via residuale; la scelta della lavoratrice per mansioni segretariali era quindi illegittima in mancanza dei presupposti normativi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito si fondava su una ratio autonoma non specificamente censurata. Il quarto motivo è stato disatteso perché l'omessa pronuncia non è configurabile sul mancato esame di questioni processuali come l'istanza di produzione documentale. Il quinto motivo è stato rigettato perché l'indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 è forfettaria e onnicomprensiva; la motivazione sulla quantificazione, ancorata alla durata del rapporto e alla condizione di precarietà/disoccupazione della lavoratrice, è stata ritenuta sufficiente e non contraddittoria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
comma 4, lett. a); comma 5
Il termine di impugnazione dei contratti a termine decorre dall'ultimo contratto della sequenza; l'indennità per illegittima apposizione del termine è forfettaria e va liquidata tra minimo e massimo secondo i criteri legali.
art. 1, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001
Richiamato nel primo motivo come norma sulla disciplina dei contratti a termine, ma la censura è stata respinta.
Per gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici degli enti locali è previsto un ricorso prioritario al personale dipendente dell'ente; il ricorso a collaboratori esterni è solo residuale e condizionato.
art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Genova
"sono costituite in primo luogo con personale dipendente dell'ente"
L'espressione "in primo luogo" è stata intesa come indicativa di priorità del personale interno, non come semplice inizio di un elenco.
Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 90 TUEL, senza accoglimento della censura.
Invocato come criterio ermeneutico per l'interpretazione del regolamento, ma la Corte ha dato prevalenza al tenore letterale e sistematico della disciplina speciale.
Invocato come criterio ermeneutico per l'interpretazione del regolamento, ma la Corte ha valorizzato la lettura coordinata con l'art. 90 TUEL.
Invocato come criterio ermeneutico per l'interpretazione del regolamento, ma la Corte ha ritenuto la lettura della ricorrente incompatibile con la finalità di contenimento della spesa pubblica.
L'onere di provare i presupposti di legittimità del termine, inclusa la disponibilità di personale adeguato e l'assenza di dissesto ove rilevante, è stato posto a carico dell'ente datore di lavoro.
Richiamato in relazione all'asserita omessa pronuncia, censura respinta perché riferita a questione processuale.
Richiamato in relazione all'istanza di produzione documentale, senza accoglimento.
Richiamato in relazione all'istanza di produzione documentale, senza accoglimento.
Richiamato in relazione alla produzione di documenti in appello, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
La motivazione sulla liquidazione dell'indennità è stata ritenuta esistente e non apparente.
art. 18, comma 5, l. n. 300/1970
Richiamato nel primo grado come base di quantificazione del danno, poi superata in appello dal parametro dell'art. 32 l. n. 183/2010.
Usato come parametro richiamato dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 per la quantificazione dell'indennità; la Corte ha affermato che la valutazione del giudice di merito tra minimo e massimo è censurabile solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato, senza incidere sul merito.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla successione di contratti di lavoro a termine, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza decorre dall'ultimo contratto della sequenza, mentre i contratti precedenti possono rilevare come elementi fattuali per valutare l'abusivo utilizzo del lavoro a termine.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente ciascuna di esse; se una ratio non è attinta o resta autonoma, il motivo è inammissibile.
- Per gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici degli enti locali, l'art. 90 TUEL impone una priorità del personale interno rispetto al reclutamento esterno: il ricorso a collaboratori fiduciari a termine è residuale e richiede la verifica dei presupposti normativi previsti.
- Nei giudizi sulla legittimità del termine apposto a contratti con la pubblica amministrazione, l'onere di dimostrare i presupposti giustificativi della scelta organizzativa grava sull'ente datore di lavoro.
- L'omessa pronuncia rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c. riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non il mancato esame di istanze o questioni meramente processuali.
- L'indennità prevista per l'illegittima apposizione del termine ha natura forfettaria e onnicomprensiva; la sua quantificazione tra minimo e massimo è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria.
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