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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28907/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una lavoratrice che aveva prestato attività con una serie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, qualificati come stagionali, intercorsi dal 2002 al 2010 con il consorzio datore di lavoro. La lavoratrice aveva chiesto la declaratoria di nullità del termine apposto al primo contratto, la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno ex art. 32 della legge n. 183/2010. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo specifica la causale del termine, nonostante nel contratto non vi fosse richiamo agli accordi collettivi, valorizzando il fatto che la lavoratrice conoscesse le ragioni organizzative dell'assunzione stagionale e che fosse stata inserita in una graduatoria predisposta d'intesa con le organizzazioni sindacali in attuazione di un accordo nazionale. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, assumendo che la causale appositiva del termine fosse priva della necessaria specificità perché non conteneva alcun riferimento, neppure per relationem, agli accordi collettivi richiamati dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la specificazione delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive che giustificano il contratto a termine deve risultare necessariamente dall'atto scritto, direttamente o per relationem, e non può essere surrogata dalla mera conoscenza, da parte del lavoratore, delle esigenze aziendali sottostanti. Poiché la Corte territoriale aveva invece valorizzato proprio tale conoscenza aliunde, senza un effettivo richiamo contrattuale agli accordi collettivi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368

    La causale del termine nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato deve essere specificata nell'atto scritto, anche per relationem, e non può essere integrata dalla sola conoscenza extratestuale delle esigenze aziendali da parte del lavoratore.

  • art. 32 legge n. 183/2010

    Richiamato come base della domanda risarcitoria conseguente alla dedotta nullità del termine.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nei contratti di lavoro a tempo determinato la causale giustificativa del termine deve essere espressamente indicata nel contratto o in documenti richiamati in modo idoneo, così da rendere controllabile la legittimità dell'apposizione del termine.
  • La conoscenza di fatto, da parte del lavoratore, delle esigenze organizzative o produttive dell'impresa non vale a sanare la mancanza di specificazione formale della causale nel contratto.
  • Quando il giudice di merito ritenga sufficiente una causale generica in assenza di effettivo richiamo a testi o accordi collettivi, incorre in violazione della disciplina legale del contratto a termine.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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