Cassazione Civile, Ordinanza n. 28883/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando la decisione di merito che aveva accolto la domanda dei lavoratori sull'illegittimità della trattenuta retributiva relativa alle ferie. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta, ritenuta dalla società legittima, di una parte della retribuzione corrisposta per ferie maturate durante la vigenza di contratti di solidarietà difensivi stipulati tra il 2013 e il 2016, ma fruite dopo la cessazione dell'ammortizzatore sociale. I lavoratori hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta; i giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo non provata dalla società l'effettiva corresponsione integrale delle somme dovute per le ferie e irrilevante la pretesa di continuare a riproporzionare la retribuzione anche dopo la cessazione della solidarietà. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione della disciplina dei contratti di solidarietà e delle circolari INPS, sostenendo che durante la solidarietà le ferie maturano in misura proporzionata all'orario effettivo e che le ferie godute dopo la cessazione non impongono il pagamento pieno; (2) omesso esame di documenti e difetto di motivazione, assumendo che il pagamento integrale non fosse contestato e che la documentazione consentisse di ricavare le somme dovute; (3) ulteriore violazione della normativa sulla solidarietà e sul riproporzionamento della retribuzione feriale; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova della volontà dei lavoratori di fruire delle ferie dopo la vigenza della solidarietà; (5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita mancata considerazione della non contestazione dei fatti; (6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.l. n. 132/2014 in punto spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando in particolare che il secondo motivo era una richiesta di rivalutazione del merito e che la ratio decidendi della sentenza impugnata era il difetto di prova, da parte della società, dell'indebito pagamento e della pretesa trattenuta.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per censurare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi o erano prive di specificità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può essere invocato per sollecitare la rivalutazione di documenti o prove; occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente trascurato.
La non contestazione riguarda i fatti allegati e non i documenti; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la relativa doglianza è stata ritenuta non decisiva e comunque inammissibile.
L'onere della prova della ripetizione di indebito e dell'assenza di causa della trattenuta grava sulla parte che agisce per ottenere la restituzione o che contesta l'indebito prelievo, secondo la ricostruzione della Corte.
Spetta al datore di lavoro determinare il periodo di godimento delle ferie, in base alle esigenze aziendali, fermo il diritto del lavoratore al riposo annuale.
art. 1 L. n. 863 del 1984
Richiamato dalla società a sostegno della disciplina dei contratti di solidarietà difensivi e del riproporzionamento dei ratei maturati durante la riduzione d'orario.
art. 2 L. n. 863 del 1984
Richiamato come base normativa della solidarietà difensiva e del relativo meccanismo di riduzione dell'orario.
Richiamato per la disciplina dei contratti di solidarietà nel settore terziario.
circolare INPS n. 91 del 1986
Richiamata come fonte amministrativa sulla solidarietà di tipo A e sull'integrazione salariale collegata alle ferie fruite nel periodo di vigenza.
circolare INPS n. 212 del 1994
Richiamata per distinguere tra solidarietà di tipo A e di tipo B e per l'ambito dell'integrazione salariale.
Richiamato per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché attinente a valutazione discrezionale del giudice di merito.
Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. in tema di compensazione delle spese, ma senza superare il sindacato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce omesso esame di documenti o risultanze istruttorie è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi probatori.
- La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il ricorso deve attaccare specificamente la ragione decisiva posta a base della decisione.
- La non contestazione rileva sui fatti allegati e non sui documenti in sé; per far valere l'efficacia della non contestazione occorre specificare con precisione il fatto storico dedotto e il suo contenuto rilevante.
- In tema di ripetizione di indebito e trattenute retributive, l'onere di dimostrare la mancanza di causa della somma trattenuta o l'indebito pagamento deve essere assolto da chi invoca la ripetizione o contesta la trattenuta.
- La determinazione del periodo di godimento delle ferie rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro, ma tale potere non consente, di per sé, di sovrapporre al periodo successivo alla cessazione di un regime di solidarietà le conseguenze economiche proprie della sua vigenza se non ne risultino provati i presupposti concreti.
- Le doglianze sulle spese di lite non sono censurabili in cassazione quando si limitano a sollecitare una diversa valutazione discrezionale della complessità o delicatezza della controversia, in assenza di violazione del criterio della soccombenza o dei parametri legali.
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