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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28888/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva adito il tribunale deducendo di avere lavorato, in fatto, alle dipendenze dell'utilizzatrice attraverso tre contratti di somministrazione stipulati con agenzie diverse. Contestava la legittimità del termine e chiedeva la declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 24 dicembre 2005, con riammissione in servizio e pagamento dell'indennità ex art. 32 L. 183/2010. La corte territoriale aveva accolto l'impugnazione del lavoratore, ritenendo non provata la veridicità della causale addotta per il primo rapporto di somministrazione ('punte di più intensa attività nella raccolta dei rifiuti' nel periodo natalizio) e ponendo a carico dell'utilizzatrice l'onere di dimostrare il concreto incremento dell'attività. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, lamentando la violazione degli artt. 86, comma 9, d.lgs. 276/2003 e 36 d.lgs. 165/2001, assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente applicato l'art. 27 d.lgs. 276/2003 a una società sostanzialmente pubblicistica/in house, con conseguente illegittima condanna al ripristino del rapporto; secondo, denunciando la violazione degli artt. 2697 c.c. e 416 c.p.c., sostenendo che l'onere di provare l'irregolarità della somministrazione incombeva sul lavoratore e non sull'utilizzatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico e privo dell'indicazione necessaria a verificare se la questione sulla natura pubblicistica della società e sull'applicabilità della disciplina fosse stata dedotta e devoluta nei gradi di merito, con conseguente impossibilità di escludere un giudicato interno o una novità della censura in cassazione. Ha invece ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo il principio secondo cui, in tema di somministrazione di manodopera, è l'utilizzatore a dover dimostrare in giudizio l'esigenza concreta che giustifica l'assunzione/somministrazione del lavoratore, esplicitando il collegamento tra la causale astratta e la situazione fattuale; in difetto, si determina la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorso rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 32 L. 183/2010

    richiamato quale base della domanda di indennità formulata dal lavoratore nel giudizio di merito.

  • art. 86, comma 9, d.lgs. n. 276/2003

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della disciplina della somministrazione al caso di una società a partecipazione pubblica.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla natura pubblicistica del rapporto e dei limiti all'utilizzo di lavoro flessibile.

  • art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003

    norma violata, secondo la corte di merito, per difetto di prova della causale che giustificava la somministrazione.

  • art. 21, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 276/2003

    norma violata, secondo la corte di merito, per mancata corrispondenza al vero della causale indicata nel contratto di somministrazione.

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003

    applicato dalla corte di merito per ritenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatore in caso di somministrazione irregolare.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Cassazione ribadisce che grava sull'utilizzatore la prova dell'esigenza sottesa alla somministrazione.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'onere del lavoratore di provare l'irregolarità della somministrazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per proporre i motivi di violazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente giurisprudenza su questione sovrapponibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di somministrazione di manodopera, l'utilizzatore che intenda giustificare il ricorso al lavoro somministrato deve provare in giudizio l'esigenza concreta posta a base dell'assunzione, dimostrando il collegamento tra la causale astratta e la situazione fattuale specifica.
  • Se la causale indicata nel contratto di somministrazione non risulta provata nella sua effettiva corrispondenza al caso concreto, la somministrazione è irregolare e può determinare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatore.
  • Nel ricorso per cassazione, una censura è inammissibile quando non consente di verificare se la questione sia stata già dedotta e devoluta nei gradi di merito; grava sul ricorrente l'onere di specificare in quale atto e in quali termini la questione sia stata proposta, per escluderne la novità o il giudicato interno.
  • Le questioni nuove, non trattate in appello e non rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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