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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28862/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente, assunto anni prima e impiegato presso un locale notturno, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per differenze retributive sostenendo di essere sempre stato assunto a tempo pieno e di non avere mai sottoscritto un valido patto di lavoro part time. La società si era opposta chiedendo l’accertamento di un rapporto part time verticale; il lavoratore, a sua volta, aveva chiesto in subordine l’accertamento del tempo pieno almeno dalla costituzione in mora del 1 marzo 2016. Il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore, ma la Corte d’appello aveva ritenuto che, pur in mancanza di contratto scritto part time, il rapporto fosse stato in concreto svolto per molti anni nei soli giorni di apertura del locale, in base a un accordo sindacale aziendale del 2009 e alla successiva prassi attuativa, e aveva quindi rigettato la domanda di differenze retributive. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione della disciplina sul part time e degli artt. 1206, 1217 e 2697 c.c., sostenendo che, in difetto di forma scritta del part time, il rapporto dovesse presumersi full time e che la messa in mora del 1 marzo 2016 imponesse il ripristino del tempo pieno e il pagamento delle differenze. Con il secondo motivo lamentava l’omesso esame della messa in mora e della disdetta dell’accordo aziendale del 2015.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello perché ridetermini la situazione alla luce dei principi affermati. La Cassazione ha ribadito che, in mancanza di un valido patto scritto di part time, il rapporto deve qualificarsi come full time; tuttavia ha riconosciuto che il datore di lavoro può provare una sospensione concordata delle prestazioni e della retribuzione nei giorni di chiusura del locale, anche per facta concludentia. Tale assetto, se provato, si incorpora nel contratto come clausola tacita. Ne consegue che la pretesa del lavoratore non poteva essere rigettata integralmente sulla base della sola affermazione di un originario e generale rapporto part time, ma andava verificato se e in quale misura esistesse una sospensione consensuale delle prestazioni e una correlata garanzia minima di giornate retribuite. La Corte ha anche escluso che la messa in mora potesse ripristinare un full time mai concretamente attuato, limitando il suo effetto alla fase anteriore alla disdetta dell’accordo aziendale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    sono stati dedotti un motivo per violazione di legge e un motivo per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 5 d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984

    la forma scritta del part time era richiesta ad substantiam per i rapporti sorti nella vigenza di tale disciplina; in mancanza, il rapporto va qualificato come full time.

  • d.lgs. n. 61/2000, artt. 2, 3, 5 e 10

    per la disciplina successiva il part time richiedeva comunque un patto scritto, quantomeno ad probationem; in assenza di prova scritta il rapporto non può essere qualificato come part time.

  • art. 46 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato quale modifica della disciplina del part time.

  • L. n. 247/2007, art. 1, comma 44

    richiamata nel complesso della disciplina invocata dal ricorrente sul part time.

  • artt. 1206 c.c. e 1217 c.c.

    richiamati per sostenere gli effetti della costituzione in mora del lavoratore e la pretesa di ripristino del tempo pieno.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla natura del rapporto e sulle sospensioni concordate.

  • art. 6, ult. co., r.d.l. n. 1825/1924

    richiamato dal ricorrente insieme alle norme sul part time e sulla mora.

Massime di principio

  • In mancanza di un valido accordo scritto di part time, il rapporto di lavoro subordinato deve essere qualificato come full time sul piano giuridico.
  • Il datore di lavoro può però provare che, pur in un rapporto qualificato come full time, vi siano state sospensioni concordate della prestazione e della retribuzione in determinati giorni, anche mediante comportamenti concludenti e prassi attuative prolungate e univoche.
  • Se una sospensione concordata e collettivamente attuata nel tempo si è incorporata nel contratto individuale, essa assume il valore di clausola tacita e non può essere modificata unilateralmente dal datore di lavoro, occorrendo un nuovo consenso del lavoratore.
  • La costituzione in mora del lavoratore non può ripristinare un regime di full time che, in fatto, non è mai stato eseguito per volontà concorde delle parti; può semmai rilevare rispetto alla disciplina applicabile prima della modifica o disdetta del precedente assetto consensuale.
  • Non è corretto qualificare come mero uso aziendale un assetto negoziale collettivo e consensuale di riduzione/sospensione della prestazione: l’uso aziendale presuppone una reiterazione unilaterale e favorevole ai dipendenti, non un patto tacito sfavorevole ma concordato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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