Cassazione Civile, Ordinanza n. 20175/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento analitico-induttivo relativo all'anno d'imposta 2014, emesso sulla base di un processo verbale di constatazione notificato alla società. L'Ufficio aveva rettificato parzialmente l'atto in autotutela, limitatamente allo scorporo dell'IVA dai corrispettivi di fine stagione. La Corte territoriale aveva comunque confermato la legittimità dell'accertamento, ritenendolo motivato per relationem al PVC e ritenendo correttamente svolto il contraddittorio endoprocedimentale. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 3 l. 241/1990, 7 l. 212/2000 e, nella sostanza, censura alla motivazione dell'atto impositivo e della sentenza, oltre a dedotta omessa pronuncia su motivi di appello; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 3) illegittimità della notificazione dell'avviso per asserita indecifrabilità della firma sull'avviso di ricevimento; 4) violazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato per difetto di specificità e per mancata critica alla ratio decidendi, osservando che l'avviso era motivato per relationem al PVC regolarmente notificato e che, in tale ipotesi, l'obbligo motivazionale è soddisfatto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa. Ha reputato infondato anche il secondo motivo, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva, ben oltre la soglia del minimo costituzionale. Ha respinto il terzo motivo, affermando che l'illeggibilità della firma dell'addetto postale non determina di per sé nullità o inesistenza della notifica, salvo prova contraria sulla non autenticità della sottoscrizione o sull'insussistenza della qualità indicata. Ha respinto il quarto motivo, rilevando che il PVC era stato notificato ben prima dell'avviso e che il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, era stato rispettato; inoltre la contribuente non aveva formulato osservazioni e il contraddittorio risultava in concreto svolto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e, per la conformità alla proposta di definizione accelerata, anche al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge per i motivi primo, terzo e quarto del ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 3 della legge n. 241 del 1990
la motivazione dell'atto amministrativo può essere integrata per relationem, in coerenza con la funzione esplicativa dell'atto
art. 7 della legge n. 212 del 2000
l'obbligo motivazionale degli atti tributari può essere assolto per relationem, purché il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa e gli atti richiamati siano allegati o riprodotti nel loro contenuto essenziale
art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se consente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria
art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972
stesso principio sull'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento in materia IVA
richiamato dalla ricorrente per dedurre la pretesa novità della motivazione, ma non accolto
art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per la nullità della sentenza per carenza di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza
invocato in tema di notificazione a mezzo posta
invocato per sostenere la nullità/inesistenza della notifica
art. 14 della legge n. 890 del 1982
richiamato per la disciplina della notifica postale degli atti
art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000
prevede il termine dilatorio dopo il PVC e il contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche presso i locali del contribuente; nella specie è stato ritenuto rispettato
art. 6 CEDU
la Corte esclude, nel caso concreto, la sua violazione in relazione al contraddittorio endoprocedimentale
richiamato per la proposta di definizione accelerata
richiamato per la trattazione camerale
applicato per la condanna a somme ulteriori in conseguenza della conformità alla proposta di definizione accelerata
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è validamente motivato anche per relationem al PVC regolarmente notificato, quando il contribuente è posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi efficacemente sull'an e sul quantum.
- Quando si censura una decisione in cassazione, i diversi vizi devono essere articolati in modo specifico e separato: la commistione tra motivazione apparente, omessa pronuncia e violazione di legge può determinare l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
- La deduzione di un difetto di motivazione dell'atto impositivo non è ammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia espressamente valorizzato la motivazione per relationem.
- L'illeggibilità della firma sull'avviso di ricevimento non comporta, da sola, nullità o inesistenza della notificazione; spetta a chi contesta la notifica provare la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza della qualità dell'agente che ha sottoscritto.
- Nel controllo fiscale presso i locali del contribuente, il rispetto del termine dilatorio dopo la notifica del PVC esclude la nullità dell'avviso per violazione del contraddittorio endoprocedimentale; la mancata presentazione di osservazioni rafforza l'insussistenza della doglianza.
- La motivazione della sentenza è apparente solo se manca del tutto o è meramente grafica; se contiene un effettivo percorso argomentativo comprensibile, supera la soglia del minimo costituzionale.
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