Cassazione Civile, Sentenza n. 2583/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per presunta nullità/inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti (mancata notifica delle cartelle e delle intimazioni, difetti formali negli avvisi di ricevimento: mancata indicazione del consegnatario, consegnatario qualificatosi come familiare convivente, numero cartella scritto a penna, mancata spedizione della raccomandata informativa), mancata prova delle notifiche anteriori al 25/02/2009; contestazione del difetto di motivazione dell'iscrizione ipotecaria e della violazione del contraddittorio (art. 12 co.7 legge n.212/2000), nonché carenza di indicazioni sui conteggi degli interessi e sul compenso di riscossione (violazione art.7 legge n.212/2000).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza (mancata trascrizione e riproduzione degli avvisi di ricevimento, dei contenuti degli atti impugnati e della specifica articolazione delle eccezioni), e per il principio della "doppia conforme" (impossibilità di rinnovare il controllo sui medesimi fatti non adeguatamente distinti tra primo e secondo grado). In diritto la Corte ha ricordato che la notifica delle cartelle può avvenire mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento dall'agente della riscossione e che l'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.), che la consegna a familiare convivente presume conoscenza salvo prova contraria e che l'assenza di generalità nell'AR non è di per sé causa di nullità. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia adeguatamente richiamato e condiviso la motivazione di primo grado entro i limiti consentiti e che le doglianze del ricorrente non abbiano confutato le ragioni dell'impugnata decisione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Equitalia Sud S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) e precisazione sull'eventuale versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., co. 1, nn. 3, 4, 5
Norme sulle ipotesi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato i motivi alla luce dei presupposti di ammissibilità (difetto di motivazione, omesso esame di fatto decisivo, vizio motivazionale), dichiarando l'inammissibilità per difetto di autosufficienza o per mancata indicazione delle differenze tra i gradi di giudizio (doppia conforme).
art. 12, co. 7, legge n. 212/2000 (codice del processo tributario - principio del contraddittorio)
Il ricorrente ha invocato la violazione del contraddittorio e la nullità per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto tuttavia che la censura non fosse adeguatamente specificata e che non fosse stata dimostrata la violazione in modo da giustificare la cassazione.
art. 7, co. 1, legge n. 212/2000
Richiesta che l'atto amministrativo evidenzi presupposti di fatto e ragioni giuridiche; la Corte ha ritenuto che per l'iscrizione ipotecaria sia sufficiente richiamare il credito e i beni immobili interessati e che il ricorrente non abbia dimostrato concrete carenze nel contenuto dell'atto impugnato.
art. 26, co. 1, d.P.R. n. 602/1973
Consente la notifica della cartella di pagamento tramite invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario; la Corte ha confermato la validità di tale modalità di notifica e richiamato la giurisprudenza sulla materia.
d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39
Norme tecniche sul servizio postale: la Corte ha richiamato che per il perfezionamento della notifica è sufficiente la consegna del plico al domicilio e la firma sul registro di consegna/AR, senza altri adempimenti formali.
d.m. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26
Norme tecniche successive richiamate per confermare che la spedizione postale con consegna del plico al domicilio integra la notifica; la Corte le usa per sostenere la validità delle notifiche eseguite dall'agente della riscossione.
L'avviso di ricevimento è atto pubblico con efficacia probatoria: la Corte rileva che la relazione dell'ufficiale postale ha valore probatorio e che l'assenza delle generalità del consegnatario nell'AR non comporta automaticamente nullità.
art. 85 c.p.c. (perpetuatio dell'ufficio di difensore)
Richiamata per spiegare la legittimazione processuale dell'avvocato che ha denunciato la costituzione e la prosecuzione del controricorso anche dopo cambiamenti dell'ente riscossore (successione Equitalia -> Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Norma richiamata nel contesto della doppia conforme: il ricorrente non ha evidenziato differenze di fatto tra primo e secondo grado, come richiesto per far valere l'omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
Normativa sul contributo unificato: la Corte ha precisato la possibilità di un ulteriore versamento da parte del ricorrente in relazione al contributo unificato dovuto.
art. 1 d.l. n. 193/2016 (sul subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione)
Richiamato per spiegare la successione tra enti di riscossione e l'effetto sui rapporti processuali, con la puntualizzazione sulla mancata sostituzione del difensore già costituito e sulla perpetuatio dell'ufficio di difensore.
Massime di principio
- Per contestare la regolarità delle notifiche di cartelle di pagamento è necessario riprodurre integralmente negli atti i documenti relativi alla notifica (avvisi di ricevimento, relate, atti del procedimento notificatorio): mere affermazioni generiche sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
- La notifica delle cartelle tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata dall'agente della riscossione è validamente ammessa e l'avviso di ricevimento fa prova salvo querela di falso; la mancanza delle generalità del consegnatario nell'AR non comporta automaticamente nullità.
- La consegna a familiare convivente presume la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, salvo che il destinatario fornisca prova contraria: l'onere probatorio spetta al ricorrente.
- Il giudice d'appello può limitarsi a richiamare e condividere la motivazione di primo grado ma deve comunque mostrare una autonoma valutazione critica, anche se sintetica; il ricorrente deve quindi indicare specifiche ragioni per contestare tale condivisione.
- Le doglianze sulla motivazione dell'atto amministrativo impugnato richiedono la trascrizione o la riproduzione, anche sommaria, del contenuto dell'atto per consentire alla Corte di valutare l'effettiva carenza motivazionale.
- Quando è invocata l'omissione di esame di fatto decisivo tra i gradi di giudizio, il ricorrente deve evidenziare le differenze fattuali tra le decisioni (regola della doppia conforme) altrimenti la censura risulta inammissibile.
- Se si contesta l'applicazione di norme o conteggi (interessi, oneri di riscossione), è necessario riprodurre il documento impugnato e i calcoli contestati per consentire la verifica; affermazioni generiche sulla mancanza di conteggi non sono sufficienti.
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