Cassazione Civile, Sentenza n. 2540/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione delle sentenze di merito che avevano confermato due ordinanze ingiunzione emesse dall'Azienda Sanitaria per la vendita, in due locali della Europineta s.r.l., di pane sfuso ottenuto dal completamento di cottura di pane parzialmente precotto e poi surgelato senza previo confezionamento. I ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 14, co. 4 L. 580/1967 e 1 DPR 502/1998 sostenendo che le misure adottate (comparti separati, cartellonistica, frontalini, sacchetti, bilance ed etichette) rendevano evidente al consumatore la tipologia del prodotto e che l'art. 9 DPR 502/98 non poteva essere interpretato in modo da creare una "discriminazione alla rovescia" a danno dei produttori nazionali rispetto ai prodotti finiti importati dall'UE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la normativa nazionale può imporre obblighi di preconfezionamento ed etichettatura per il pane precotto anche quando il ciclo di produzione si completa in Italia; le sole misure informative (cartellonistica, comparti separati, sacchetti inseriti al momento della vendita, etichette) non esonerano dall'obbligo del preconfezionamento. La Corte ha richiamato e confermato l'orientamento di Cass. 2618/2021 e Cass. 8197/2020 e la giurisprudenza comunitaria (C-416/00 Morellato) nel senso che gli obblighi nazionali, purché proporzionati e volti alla tutela del consumatore, non sono incompatibili con il principio di libera circolazione. Ha inoltre ritenuto che la previsione dell'art. 9 DPR 502/98, nella misura in cui escluderebbe l'applicazione degli obblighi solo per il pane finito importato, è in contrasto con il quadro normativo e deve essere disapplicata ove risulti incompatibile. Il ricorso è stato dunque rigettato e la parte ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
Legge 580/1967, art. 14, co. 4
il termine "previo confezionamento" (richiamato dalla parte ricorrente nella circolare ministeriale)
La Corte interpreta l'obbligo di "previo confezionamento" come riconducibile, nel contesto del DPR 502/98, all'esigenza di imballaggi preconfezionati; tuttavia ritiene che il semplice inserimento del pane in un sacchetto al momento della vendita non equivalga all'imballaggio preconfezionato previsto dalla normativa successiva
D.P.R. 502/1998, art. 1
Il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati
Testo normativo ritenuto vincolante: impone comparti separati e imballaggi preconfezionati per il pane ottenuto da completamento di cottura; la Corte afferma che l'espressione "imballaggi preconfezionati" ha un campo semantico più ampio e non si esaurisce nel sacchetto inserito al momento della vendita
D.P.R. 502/1998, art. 9
Articolo interpretato in precedenti decisioni (Cass. 8197/2020) come norma che, per ragioni di mutuo riconoscimento, può favorire l'accettazione dei prodotti finiti importati; la Corte tuttavia ritiene che la previsione che escluda gli obblighi solo per prodotti importati finisca per creare una disuguaglianza non giustificata e deve essere disapplicata se incompatibile
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 34 e 36
Richiamati in relazione alla libera circolazione delle merci: la giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. C-416/00 Morellato) e la Cassazione hanno già valutato che misure nazionali di preconfezionamento/etichettatura possono essere compatibili con gli artt. 34-36 TFUE se giustificate da ragioni imperative (tutela del consumatore) e proporzionate
Circolare interministeriale 129263/1995
"Si chiarisce che per 'previo confezionamento' deve intendersi l'uso di sacchetti preparati con materiale che consent[e] al pane di respirare [...] il prodotto può essere inserito nel sacchetto anche al momento della vendita"
La circolare è stata ritenuta non vincolante e abrogata dal DPR 502/98; la Corte esclude che la lettura data dalla circolare (equivalenza tra sacchetto al momento della vendita e preconfezionamento) prevalga sulla normativa regolamentare
Cassazione, sentenze richiamate (Cass. 2618/2021; Cass. 8197/2020) e Causa C-416/00 (Morellato, CGUE)
La Corte si rifà a precedenti interpretazioni che hanno già affrontato la compatibilità tra obblighi nazionali di confezionamento/etichettatura e il diritto dell'UE, confermando che tali obblighi sono ammissibili se rispondono a esigenze di tutela del consumatore e sono proporzionati
D.P.R. 115/2002, art. 13, co. 1-quater e L. 228/2012, art. 1, co. 17
Norme richiamate per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente in caso di determinate condizioni procedurali; la Corte ne dà atto nell'ordinanza sulle spese
Massime di principio
- La normativa nazionale può imporre obblighi di preconfezionamento ed etichettatura per prodotti alimentari precotti o con processo produttivo particolare anche se simili prodotti finiti sono importati dall'UE, purché le misure siano giustificate da esigenze imperative (es. tutela del consumatore) e proporzionate.
- Misure informative rivolte al consumatore (cartellonistica, scomparti separati, etichette, sacchetti inseriti al momento della vendita) non sempre esonerano dall'obbligo di preconfezionamento previsto dalla normativa: la forma concreta dell'imballaggio e il momento/ modalità del confezionamento sono rilevanti per valutare la conformità.
- Le circolari amministrative non possono modificare né interpretare in senso vincolante il contenuto delle norme legislative o regolamentari: una circolare contraria al testo normativo può essere ritenuta non persuasiva o abrogata dalla normativa successiva.
- Il principio comunitario del mutuo riconoscimento non impedisce in assoluto che uno Stato membro applichi regole diverse ai prodotti la cui produzione si conclude nel territorio nazionale; è però necessaria un'analisi di compatibilità con gli articoli del TFUE e la proporzionalità delle misure.
- Se una disposizione regolamentare o amministrativa crea una disparità non giustificata tra prodotti importati e prodotti nazionali, essa può essere disapplicata o reinterpretata alla luce dei principi costituzionali e comunitari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2480/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2511/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2534/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2536/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2537/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2553/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →