Cassazione Civile, Sentenza n. 2536/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimo un avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio aveva applicato l'imposta di registro (aliquota proporzionale 3%) sul decreto ingiuntivo ottenuto dal Fallimento e, autonomamente, sul contratto di finanziamento ivi richiamato ritenuto "infruttifero" (fuori campo IVA). Contestazione sull'asserita carenza motivazionale dell'avviso e sulla natura formale di "liquidazione" anziché di atto impositivo; contestualmente il Fallimento aveva chiesto la definizione agevolata ex art.6 d.l.119/18 e l'Agenzia aveva negato la definizione sostenendo la natura meramente liquidatoria dell'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso avverso il diniego di definizione ex art.6 d.l.119/18 (ovvero ha ritenuto fondato il ricorso presentato contro il provvedimento di diniego della definizione), affermando che l'avviso di liquidazione in concreto aveva natura sostanzialmente impositiva perché l'applicazione dell'imposta proporzionale presupponeva una valutazione giuridica sul carattere "infruttifero" del finanziamento, fondata anche su documentazione esterna al decreto ingiuntivo. Ne consegue la definibilità e l'effettiva definizione della lite con estinzione del giudizio; spese compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986 (Testo Unico registro)
art.22; art.40; Tariffa parte prima art.9
La Corte ha richiamato le norme sulle imposte di registro e sulla distinzione tra imposizione in misura fissa e proporzionale: l'applicazione dell'aliquota proporzionale del 3% sul finanziamento richiede che lo stesso sia non soggetto a IVA (infruttifero); la qualificazione negoziale è rilevante ai fini dell'imposizione.
Il riferimento serve a spiegare l'assenza di IVA per i finanziamenti infruttiferi, condizione che giustifica la tassazione proporzionale in registro.
d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018
art.6: Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia
La Corte applica l'art.6 stabilendo che rileva la natura sostanziale dell'atto (impositivo o meramente liquidatorio); se l'atto comunica per la prima volta una pretesa fiscale esso è definibile.
l. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Rilevato nei motivi di cassazione in relazione agli obblighi motivazionali dell'Amministrazione; la Corte giudica l'adeguatezza della motivazione dell'avviso in funzione della sua portata impositiva.
Ricondotto ai doveri di motivazione degli atti amministrativi; richiamato per appoggiare l'argomento sulla carenza motivazionale dell'avviso quando esso assume carattere impositivo.
Richiamato quale norma che disciplina l'impugnazione degli atti tributari; la Corte ricorda che un avviso che comunica per la prima volta la pretesa è impugnabile e quindi suscettibile di definizione.
Circolare Agenzia Entrate 6/E del 1 aprile 2019
La Corte richiama la circolare che recepisce il principio secondo cui conta la natura sostanziale dell'atto ai fini della definibilità, indipendentemente dalla denominazione formale.
Massime di principio
- Per valutare la definibilità ex art.6 d.l.119/18 non conta il "nomen iuris" (etichetta formale) dell'atto ma la sua portata sostanziale: se l'atto comunica per la prima volta una pretesa fiscale maggiore è atto impositivo e la controversia è definibile.
- Un avviso denominato "di liquidazione" può assumere natura impositiva se esso si fonda su una valutazione giuridica (es. qualificazione negoziale come "infruttifero") e su documentazione esterna che modifica la base imponibile; in tal caso l'Amministrazione deve fornire motivazione adeguata.
- Se l'Ufficio modifica la base imponibile attraverso interpretazioni che si fondano su elementi non contenuti nell'atto originario (documenti estranei), il contribuente è legittimato a contestare la motivazione e la fondatezza della pretesa; tale contestazione configura una controversia effettiva ai fini della definizione.
- Per il contribuente che intende accedere alla definizione agevolata è determinante che l'atto impugnato costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza: in tal caso è possibile estinguere il giudizio pagando il valore della controversia.
- L'Amministrazione dovrebbe evitare di qualificare sostanzialmente la pretesa tramite documentazione esterna senza esplicita e puntuale motivazione nell'avviso, perché ciò ne aumenta la vulnerabilità in sede giurisdizionale e la possibilità di definizione/estinzione del contendere.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2480/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2511/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2534/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2537/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2540/2023 del 27/01/2023
- Sentenza civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2553/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →