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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2480/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava più cartelle esattoriali (contributi INPS, tassa smaltimento rifiuti 2008, ICI 2003-2004, addizionale IRPEF 2008-2010) denunciando, in particolare, la nullità della notifica delle cartelle (per inesistente o viziata notificazione) e, subordinatamente, la prescrizione dei relativi crediti. Il nodo centrale riguarda la modalità di notifica: il messo avrebbe depositato gli atti presso la casa comunale ritenendo l'immobile inagibile dopo il sisma, senza documentare ricerche idonee a verificare un trasferimento o inviare la raccomandata prevista in caso di irreperibilità relativa; la ricorrente sostenne che si trattava di irreperibilità relativa (residenza anagrafica nuova comunicata) e che quindi andava inviato l'avviso via raccomandata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo nulla la notifica operata con il rito dell'irreperibilità 'assoluta' in assenza della documentazione delle ricerche necessarie e dell'adempimento alternativo (invio raccomandata) previsto per l'irreperibilità relativa. Perciò ha cassato in parte la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale di secondo grado degli Abruzzi per un nuovo esame. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità. Sulle spese: la Corte ha disposto la liquidazione delle spese di giudizio relativamente alla controversia con Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agenzia delle Entrate e Comune dell'Aquila; le spese relative alla controversia con l'INPS sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 140 cod. proc. civ.

    In caso di irreperibilità relativa l'agente notificatore è tenuto, oltre al deposito dell'avviso, a inviare una raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito; omessa tale procedura la notifica è viziata.

  • art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Individua il domicilio fiscale e regole per la notifica fiscale; la Corte ha rilevato che le risultanze anagrafiche costituiscono presunzione di domicilio e non possono essere superate senza adeguate ricerche documentate.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norme sul procedimento di riscossione e notifiche per cartelle; utilizzata come contesto normativo per valutare la correttezza della notifica.

  • art. 2948 cod. civ., primo comma, n.4

    Rinvio alla disciplina della prescrizione; la Corte ha però assorbito la questione di prescrizione in ragione dell'annullamento delle notifiche per nullità formale.

  • art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Norme richiamate in ordine alla tassazione locale (ICI/IMU/tributi locali) e ai termini; il motivo di prescrizione collegato a tali norme è stato ritenuto assorbito.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio di autosufficienza e specificità delle censure: la Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per mancata specificazione di dove fossero dedotte le censure sull'attività dell'agente della riscossione.

  • art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamato in relazione ai diritti del contribuente; la censura circa mancanza di specificazioni nelle cartelle è stata però assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241

    Principi di buona amministrazione e motivazione; citato in relazione a contestazioni su carenza di specifiche nelle cartelle, poi assorbite.

  • art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Norma richiamata nel quarto motivo relativo alla specificazione delle censure, il motivo è stato però ritenuto inammissibile per generica formulazione.

Massime di principio

  • Se il destinatario risulta anagraficamente residente in un indirizzo, l'agente notificatore non può dichiarare automaticamente irreperibilità assoluta basandosi solo sull'inagibilità dell'immobile: deve prima effettuare e documentare ricerche atte a verificare trasferimenti o dimora alternativa.
  • In caso di irreperibilità relativa (temporaneo allontanamento), l'obbligo dell'agente è di inviare la raccomandata contenente l'avviso di deposito ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; la mancata osservanza comporta la nullità della notifica.
  • L'affissione all'albo pretorio e il perfezionamento dell'atto nell'ottavo giorno sono procedura propria dell'irreperibilità assoluta, che può essere usata solo dopo ricerche documentate e il vano esito delle stesse.
  • La sola circostanza di inagibilità post-sisma non esonera l'agente dall'obbligo di compiere ricerche per individuare eventuali domicili alternativi; l'ipotesi di impossibilità astratta va dimostrata e documentata.
  • Le censure generiche o non specificate relative a vizi procedimentali dell'agente della riscossione possono essere dichiarate inammissibili per mancata specificità; è quindi necessario dettagliare i fatti e i profili di illegittimità.
  • Questioni di prescrizione possono essere assorbite se la notifica viene dichiarata nulla: prima valutare la validità della notifica, poi esaminare eventuali decadenze o prescrizioni.

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